Sentenza n. 555/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della determina prot. n. 28788 del 29 maggio 2018, a firma del Dirigente p.t. del Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente del Comune di Frosinone; - dell'ordinanza di demolizione n. 285/2018 del 21 giugno 2018, a firma del Dirigente p.t. del Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E ed Ambiente del Comune di Frosinone; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di definizione di una domanda di condono edilizio e successiva ordinanza di demolizione delle opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a una domanda di condono presentata dal dante causa nel 2004 e la conseguente ordinanza di demolizione. Ha sostenuto, in primo luogo, che il pagamento delle rate dovute e il decorso di trentasei mesi dall'ultima rata avessero determinato il silenzio-assenso previsto dall'art. 6, comma 3, della l.r. Lazio n. 12/2004 e dalla normativa statale sul condono. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe quindi dovuto previamente annullare in autotutela il titolo formatosi per silentium, nel rispetto delle garanzie proprie dei procedimenti di secondo grado. Ha dedotto inoltre che la demolizione e ricostruzione dell'immobile fosse intervenuta dopo la formazione del silenzio-assenso e che le ulteriori opere contestate fossero, al più, soggette a SCIA, con conseguente illegittimità della sanzione demolitoria. Il Comune ha resistito sostenendo l'incompletezza della domanda, la mancata integrazione documentale nonostante la richiesta comunale e l'avvenuta radicale trasformazione del manufatto oggetto del condono, nonché la realizzazione di ulteriori opere in assenza del necessario titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso anzitutto la formazione del silenzio-assenso, rilevando che il dante causa non aveva prodotto, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta dal Comune. La mancata integrazione documentale entro novanta giorni rende improcedibile la domanda di condono e legittima il diniego, secondo il rinvio operato dall'art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 alla disciplina della l. n. 724/1994, come modificata dalla l. n. 662/1996. Il Collegio ha precisato che la domanda doveva essere corredata anche dalla documentazione ulteriore richiesta dalla normativa regionale. L'incompletezza della domanda impediva inoltre il perfezionamento del silenzio-assenso: il mero decorso del termine non è sufficiente, occorrendo la completezza della documentazione e la sussistenza degli altri presupposti sostanziali del condono. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. Lazio n. 12/2004, il termine di trentasei mesi era rimasto sospeso per effetto della richiesta comunale di integrazione, solo parzialmente e tardivamente riscontrata dalla ricorrente. Il diniego era dunque legittimo e non richiedeva l'annullamento di un precedente titolo tacito, mai formatosi. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo il diniego perché il manufatto originario era stato radicalmente demolito e ricostruito, con trasformazione dell'organismo edilizio oggetto della domanda. La presentazione della domanda di condono non autorizza il completamento, la trasformazione o l'ampliamento dell'opera abusiva; durante il procedimento sono consentiti, al più, interventi conservativi che non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso. La trasformazione sostanziale determina il venir meno dell'oggetto del condono. Quanto all'ordinanza di demolizione, il giudice ha escluso che le opere potessero essere valutate atomisticamente e ricondotte alla SCIA. Recinzione con cancelli, cordoli, opere di regimazione delle acque, marciapiede e scalinata, scala a chiocciola, pilastro e porticato dovevano essere considerate unitariamente, anche sotto il profilo funzionale e temporale, poiché nel loro complesso incidevano sull'assetto del territorio e richiedevano il titolo edilizio mancante. L'ordinanza di demolizione è stata pertanto ritenuta legittima. Spese integralmente compensate in ragione della risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 32, commi 25 e 35, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione […] c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale
La disciplina del terzo condono richiama le procedure della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994 e impone anche la produzione della documentazione eventualmente prescritta dalla normativa regionale.
art. 39, comma 4, l. n. 724/1994, come modificato dall'art. 2, comma 37, l. n. 662/1996
La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione
La mancata integrazione documentale entro novanta giorni dalla richiesta comunale rende improcedibile la domanda di condono e legittima il conseguente diniego.
art. 6, commi 3 e 4, l.r. Lazio n. 12/2004
Il termine stabilito dal comma 3 resta sospeso nelle ipotesi previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, nonché dal comma 1 del presente articolo, per tutto il periodo decorrente dal ricevimento della comunicazione del comune e fino alla scadenza del termine dato all'interessato per i relativi adempimenti
Il termine di trentasei mesi per la formazione del silenzio-assenso resta sospeso quando il Comune richiede integrazioni o chiarimenti; il mero decorso del termine non produce effetti se la domanda è incompleta.
art. 5, comma 1, l.r. Lazio n. 12/2004
Il comune verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché l'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 3 e può, a tal fine, richiedere per iscritto all'interessato ogni opportuno chiarimento, assegnando un congruo termine, non inferiore ai trenta giorni, per comunicare le informazioni richieste
Il Comune può richiedere chiarimenti e integrazioni necessari alla verifica dei presupposti del condono; tale richiesta sospende il termine per la formazione del silenzio-assenso.
art. 35, comma 14, l. n. 47/1985
La prosecuzione o modificazione dei lavori sull'opera abusiva oggetto di domanda di sanatoria è, in linea di principio, impedita, salvo il rispetto delle specifiche cautele e condizioni previste dalla legge.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi precede l'adozione del diniego; nel caso concreto la richiesta di integrazione documentale è stata considerata anche quale preavviso di rigetto.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Le opere abusive realizzate in assenza del necessario titolo edilizio possono essere sanzionate con ordinanza di demolizione e, in caso di inottemperanza, con l'acquisizione gratuita dell'area nei limiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine previsto dalla legge: è necessario che la domanda sia completa della documentazione prescritta, non infedele e assistita da tutti i presupposti sostanziali richiesti per il condono.
- Nel terzo condono edilizio, la mancata produzione entro novanta giorni della documentazione richiesta dal Comune, compresa quella aggiuntiva prescritta dalla normativa regionale, rende improcedibile la domanda e legittima il diniego della sanatoria.
- La richiesta comunale di integrazione documentale sospende il termine per la formazione del silenzio-assenso sul condono per il periodo previsto dalla normativa regionale; di conseguenza, in presenza di una domanda incompleta, il decorso del termine non determina la formazione del titolo tacito.
- La presentazione di una domanda di condono non autorizza il richiedente a completare, trasformare o ampliare il manufatto abusivo. La radicale demolizione e ricostruzione dell'opera determina il venir meno dell'oggetto della domanda, poiché il condono può riguardare soltanto il manufatto abusivo esistente entro il termine legalmente rilevante.
- Nella qualificazione dell'abuso edilizio, le opere devono essere valutate unitariamente, anche sotto il profilo funzionale e temporale, evitando la scomposizione artificiosa in singoli interventi finalizzata a ricondurre ciascuno di essi a un titolo edilizio meno gravoso o alla SCIA.
- L'ordinanza di demolizione è legittima quando l'insieme delle opere realizzate senza titolo determina una trasformazione rilevante dell'assetto del territorio, anche se alcune opere, considerate isolatamente, potrebbero avere diversa qualificazione edilizia.
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