Sentenza n. 4283/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, dell’11 agosto 2023, non impugnata
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, chiedendo il puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo. Il TAR ha rilevato la mancata impugnazione dell’ordinanza, attestata da certificazione di cancelleria, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. È stata inoltre richiesta l’applicazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario idoneo. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato le modalità di determinazione e liquidazione del compenso del commissario, i termini per la presentazione della parcella e gli adempimenti telematici tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo, applicare la penalità di mora e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
Il giudice può imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del titolo; nella fattispecie è stata quantificata in misura pari agli interessi legali, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino al soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni concorre, unitamente alla definitività del titolo, a rendere esperibile l’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato quale ulteriore riferimento per il trattamento delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è esperibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla disciplina speciale per l’adempimento delle obbligazioni amministrative.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato, applicando contestualmente una penalità di mora parametrata agli interessi legali per il ritardo nell’adempimento.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nell’ambito dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un funzionario dotato di idonea competenza tecnica.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Ai fini della determinazione del termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta, il dies a quo coincide con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non con il mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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