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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17043/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Ufficio, del rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2006 chiesto da una procedura fallimentare. Il fallimento aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Agenzia in secondo grado. La CTR aveva ritenuto tempestiva la presentazione del modello VR/2007, valorizzando una fotocopia del modulo con timbro di ricezione del 19 aprile 2007, e aveva escluso la prescrizione del credito richiamando la precedente lite sulla cartella esattoriale, definita con sentenza di cassazione del 2013, che avrebbe sospeso il decorso dei termini. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata adeguatamente sul difetto di prova del credito IVA e sulla infondatezza nel merito della richiesta di rimborso; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia su due eccezioni specifiche, cioè l'inidoneità del modello VR a fondare il rimborso e l'esistenza di ingenti carichi pendenti ostativi al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il primo motivo. Ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato e superato le censure dell'Agenzia sulla regolarità della sottoscrizione del ricorso, sulla prova del deposito del modello VR e sulla prescrizione. Tuttavia ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza nel merito della domanda di rimborso, perché la CTR non aveva affrontato la contestazione dell'Ufficio circa la mancanza di prova dell'esistenza del credito IVA e non poteva ritenersi che tale questione fosse stata rigettata implicitamente per il solo fatto della presentazione dell'istanza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che sulla pretesa inidoneità del modello VR vi fosse un rigetto implicito, mentre la censura sui carichi pendenti è stata dichiarata inammissibile perché la circostanza non risultava dalla sentenza impugnata né era stata adeguatamente localizzata nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come norma sul contenuto motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione su una domanda o eccezione specifica integra omessa pronuncia; non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta rigettata implicitamente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve rispettare il "minimo costituzionale".

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato ai fini della specificità del ricorso e della necessaria localizzazione degli atti e delle circostanze processuali.

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente, che chiede il rimborso IVA, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la sinteticità o l'insufficienza argomentativa secondo il previgente paradigma.
  • Quando il contribuente chiede il rimborso di un credito IVA, l'amministrazione può contestarne la sussistenza anche in mancanza di un formale atto di rettifica, perché si tratta di mere difese non soggette a preclusioni salvo giudicato.
  • Nel giudizio sul rimborso IVA, la presentazione dell'istanza o del modello VR non comporta automaticamente il riconoscimento del credito: il giudice deve comunque verificare l'effettiva esistenza del diritto al rimborso se il punto è contestato.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una questione devoluta; se la soluzione emerge implicitamente dalla decisione su un punto logicamente incompatibile con la pretesa avversaria, non vi è omissione.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto nuove o non localizzate nei precedenti gradi di giudizio, pena l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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