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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22478/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente turnista di un'azienda ospedaliera, che aveva chiesto il riconoscimento del diritto ai buoni pasto, ovvero al pagamento del relativo controvalore monetario di euro 5,16 per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute per il mancato riconoscimento del beneficio. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, interpretando l'art. 29, comma 2, del CCNL comparto Sanità 7.4.1999, come modificato e integrato il 20.9.2001, in combinato disposto con l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, nel senso che il diritto alla pausa coincide con il diritto alla consumazione del pasto e quindi con la mensa; di conseguenza, a chi svolga un orario giornaliero superiore a sei ore spetterebbe la mensa e, se non fruibile in concreto per le modalità del servizio, il buono pasto. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle suddette disposizioni, sostenendo che la disciplina contrattuale non sarebbe interpretabile in combinato con la norma di legge e che il diritto alla mensa non coinciderebbe con il diritto alla pausa, dovendo invece collegarsi solo all'impossibilità di pranzare fuori dal luogo di lavoro in ragione dell'orario osservato; nel caso concreto, tale presupposto non sarebbe ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato, anche in precedenti riguardanti la medesima azienda ospedaliera, secondo cui l'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 va interpretato nel senso che il diritto alla mensa è collegato alla fruizione di un intervallo di lavoro, in coerenza con la disciplina legislativa dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, che prevede l'intervallo per la consumazione del pasto quando l'orario supera le sei ore. Ha quindi confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, CCNL comparto Sanità 7.4.1999 come modificato e integrato il 20.9.2001

    La disposizione è letta nel senso di collegare il diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, non a un autonomo requisito diverso dalla pausa.

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    La norma è richiamata come conferma legislativa del collegamento tra intervallo di lavoro e consumazione del pasto quando l'orario supera le sei ore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro del comparto sanità, la clausola collettiva sul servizio mensa va interpretata in modo coerente con la disciplina legale della pausa, poiché il diritto alla mensa è funzionalmente collegato all'intervallo destinato alla consumazione del pasto.
  • Quando l'orario giornaliero di lavoro eccede il limite previsto dalla disciplina applicabile, la previsione della pausa può fondare il diritto al pasto/mensa o al corrispondente beneficio sostitutivo se il servizio non sia concretamente fruibile.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge sulla interpretazione di una clausola collettiva è infondata se la lettura adottata dal giudice di merito è conforme all'interpretazione già consolidata dalla giurisprudenza di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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