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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3435/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31/10/2022 che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore di diritto delle società Finadel e Pittogramma. I motivi dedotti: 1) prescrizione delle condotte relative al fallimento della Legoprint Campania s.r.l. (dichiarato fallito il 17/02/2010), con contestazione della rilevanza di alcune sospensioni processuali; 2) violazione delle norme sull'utilizzabilità di atti (contestazione dell'uso delle relazioni di aggiornamento dei curatori acquisite con ordinanza del 20/06/2018); 3) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla qualificazione della distrazione del macchinario venduto con riserva di proprietà (si osservava che non era trasferita la proprietà e che il corrispettivo parziale era stato pagato); 4) mancata valutazione a discarico della deposizione della teste Marino (che aveva patteggiato) ritenuta dal giudice inattendibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vari profili: - il motivo sulla prescrizione è inammissibile perché la contestata aggravante di cui all'art. 219 l. fall. ha aumentato la pena e, conseguentemente, il termine prescrizionale fino a 18 anni e 9 mesi, per cui i termini non erano spirati; - i motivi relativi all'inutilizzabilità delle relazioni dei curatori e alle censure probatorie sono stati ritenuti generici, mancanti di specificità e/o manifestamente infondati: il ricorrente non ha indicato con precisione gli atti affetti dal vizio né dimostrato la loro incidenza decisiva sul compendio indiziario; - il motivo relativo al macchinario (presunta assenza di pericolosità della condotta) è inammissibile per manifesta infondatezza: i giudici di merito hanno valorizzato indici di fraudolenza (trasferimento materiale del bene, corrispettivo versato molto limitato rispetto al prezzo pattuito, collegamenti societari) ritenuti sufficienti a dimostrare la concreta pericolosità della distrazione; - la deposizione della teste Marino non è risultata decisiva né sufficientemente specificata nel ricorso per incidere sul giudizio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare (circostanza aggravante)

    La circostanza aggravante 'ad effetto speciale' prevista dall'art. 219 l. fall. è stata ritenuta contestata e provata, ed ha comportato l'aumento della pena base con conseguente allungamento del termine prescrizionale rilevante ai fini della valutazione dell'eventuale estinzione per prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Applicato per il calcolo del termine prescrizionale di base e, insieme ad altri articoli, per dimostrare che il termine non era spirato; la Corte usa l'articolo per ricondurre la durata della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Utilizzato per aumentare il termine prescrizionale in funzione degli aumenti di pena derivanti dall'aggravante: la Corte calcola il termine complessivo (arrivando a 18 anni e 9 mesi).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite procedurale alla formulazione del ricorso per cassazione (ambito e limiti dei motivi deducibili in cassazione).

  • art. 493 cod. proc. pen. in relazione all'art. 234 cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto al vizio dell'ordinanza istruttoria e all'utilizzabilità degli atti: la Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha specificato quali atti sarebbero inutilizzabili né dimostrato la loro incidenza decisiva sul giudizio, con conseguente inammissibilità per genericità.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18 (convertito L. 24/04/2020, n. 27)

    Norma sulla sospensione dei termini processuali per il contenimento della pandemia COVID-19. Il ricorrente aveva contestato la rilevanza di tale sospensione, ma la Corte di cassazione non ha dovuto approfondire la questione dato che l'esistenza dell'aggravante rendeva irrilevante la valutazione della sospensione ai fini della prescrizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma citata in relazione all'ammissione di memoria difensiva trasmessa in cassazione; richiamata a indicare la regolarità e la tempestività degli atti difensivi prodotti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e al versamento di somme nella Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se nei reati fallimentari è contestata e riconosciuta una circostanza aggravante ad effetto speciale, il termine prescrizionale può aumentare significativamente; prima di proporre un'eccezione di prescrizione occorre verificare l'effetto delle aggravanti sul computo complessivo del termine.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: chi deduce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare esattamente quali atti sono viziati e dimostrarne l'incidenza decisiva sul compendio probatorio; altrimenti il motivo è dichiarato generico e inammissibile.
  • Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, i giudici valutano 'indici di fraudolenza' (trasferimento materiale dei beni, sproporzione del prezzo pagato rispetto al valore, collegamenti societari, condotta dell'amministratore) e non si limita l'analisi al mero dato formale del trasferimento della proprietà.
  • La presenza di una deposizione favorevole a discarico non è automaticamente decisiva: occorre che la sua rilevanza venga chiaramente spiegata e collegata ai punti decisivi della sentenza; inoltre l'attendibilità della teste può essere valutata nel contesto dell'intero materiale probatorio.
  • Le sospensioni processuali (anche per pandemia o astensioni degli avvocati) influiscono sul computo dei termini, ma possono risultare processualmente irrilevanti se il termine prescrizionale è comunque mantenuto entro limiti molto ampi a causa di aggravanti.
  • Chi impugna motivazioni di merito in cassazione deve contrastare direttamente e con precisione gli argomenti decisivi usati dai giudici di merito; rilievi generici o non puntualizzati portano quasi sempre all'inammissibilità.

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