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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40121/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di pagamento di un compenso professionale quantificato in euro 17.256,13, avanzata da un geometra per l'attività di collaborazione resa in favore di un ingegnere nell'ambito di un incarico da questi eseguito per un Comune. In primo grado la domanda era stata rigettata perché non ritenuta provata l'esistenza del titolo del credito: secondo il giudice di merito, non era stato dimostrato un accordo in base al quale il convenuto si sarebbe obbligato a corrispondere il 10% di quanto percepito dall'ente, mentre risultava invece versata una somma ritenuta satisfattiva del credito. La Corte d'appello aveva confermato integralmente. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in modo unitario, omesso esame di un fatto decisivo, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2225 e 2233 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente negato la prova del contratto d'opera nonostante l'assenza di forma vincolata, avesse mal valutato il materiale istruttorio, svalutato le prove testimoniali favorevoli e dato rilievo a quelle dell'altra parte, oltre a non aver posto a base della decisione le prove acquisite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere un terzo giudizio di merito e a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi di utilizzazione di prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, oppure di attribuzione di efficacia di piena prova a elementi valutabili criticamente, non già per contestare la diversa ponderazione del materiale istruttorio. La Corte ha poi osservato che ricorreva una "doppia conforme" e che non erano state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito, con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; ha anche richiamato i requisiti rigorosi per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, distinguendolo dall'omesso esame di singoli elementi istruttori. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere prospettata per censurare la semplice valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi soggetti a libera valutazione o abbia disatteso prove legali valutandole secondo prudente apprezzamento; non basta contestare la ponderazione delle prove.

  • art. 2225 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sul contratto d'opera e sul compenso, senza che la Corte ne desse una specifica interpretazione di merito, avendo comunque ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a riesaminare i fatti.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale; la Corte non ha affrontato nel merito la sua applicazione, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo novellato consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di dedurre l'omesso esame di singoli elementi istruttori né di sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per poter superare il filtro di inammissibilità del vizio motivazionale.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso tra le parti e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. quale presidio della specificità del ricorso in cassazione quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte richiama il filtro di inammissibilità che opera quando il ricorso non supera un orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina dell'inammissibilità rilevante ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la doglianza investe in realtà la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte d'ufficio oltre i limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che tale efficacia non hanno; non basta contestare il peso attribuito alle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa considerazione di singoli elementi probatori o la diversa lettura delle prove disponibili.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale deve confrontare e indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La specificità del ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività.
  • Le controversie sul compenso professionale richiedono prova del titolo, dell'oggetto della prestazione e dell'entità pattuita del corrispettivo; la mancata dimostrazione di tali elementi impedisce l'accoglimento della domanda.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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