Sentenza n. 1791/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro n. 1809/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 14703/2024, pubblicata in data 07/03/2025, notificata in data 11/03/2025, passata in giudicato avente ad oggetto: riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di euro 500,00 annui per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non risultava adempiuta la decisione. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nonché il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà, se necessario, reperire lo stanziamento e compiere tutte le fasi contabili e di pagamento; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche se tardivo, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, concorre a dimostrare l'inerzia dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, purché la misura sia non manifestamente iniqua.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e garantisce l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato recante obblighi pecuniari a carico della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo anche tardivo e fissazione di un tetto massimo idoneo a evitare che la misura assuma funzione compensativa sproporzionata.
- La fissazione di un limite massimo all'astreinte è necessaria per rispettare il requisito della non manifesta iniquità e per mantenere la penalità entro la sua funzione compulsoria, evitando una sproporzionata locupletazione del creditore.
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