Cassazione Penale, Ordinanza n. 31442/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata di condanna per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza si limitava a riprodurre le censure già svolte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione di secondo grado. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato il diniego in modo non illogico valorizzando gli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
art. 712 c.p.
Richiamato come possibile riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto; la Corte ritiene corretto il mancato accoglimento di tale richiesta alla luce della distinzione consolidata tra i due reati.
art. 62-bis c.p.
Norma implicita in tema di circostanze attenuanti generiche; il diniego è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito individua elementi decisivi o rilevanti e non presenta evidenti illogicità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella pedissequa riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto va verificata in concreto alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta; se il giudice di merito applica correttamente i principi consolidati, la rivalutazione in cassazione non è consentita.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge; non è necessario che il giudice dia conto di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di nuova ponderazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
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