Cassazione Civile, Ordinanza n. 27072/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2002, con cui l'Ufficio contestava al contribuente maggiori redditi da lavoro autonomo rispetto a quelli dichiarati. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo insussistente il dedotto difetto di motivazione dell'atto, perché l'avviso richiamava la dichiarazione dei redditi e un questionario notificato al contribuente, e considerando non necessario allegare altro. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso era fondato su una interrogazione all'anagrafe tributaria relativa a terzi, richiamata per relationem, il cui contenuto non era stato reso conoscibile al contribuente se non nel corso del giudizio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, osservando che, quando la pretesa impositiva si fonda su risultanze di banca dati non accessibili al contribuente, l'atto deve mettere il destinatario in condizione di comprendere già ab origine la base fattuale della ripresa, tramite allegazione o riassunto del contenuto essenziale della documentazione richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è stata individuata nella non condivisibilità dell'impostazione della CTR, poiché l'atto impositivo fondato su dati non immediatamente conoscibili dal contribuente non può imporre un ricorso 'al buio'.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
La motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa; se l'atto richiama documenti o dati non accessibili, occorre che ne sia reso conoscibile il contenuto essenziale mediante allegazione o riassunto nell'atto stesso.
art. 7 L. n. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati in modo da permettere al destinatario di conoscere le ragioni della pretesa, soprattutto quando il fondamento dell'accertamento sia tratto da elementi non direttamente conoscibili.
art. 2697 c.c.
Il motivo relativo all'onere della prova è stato dichiarato assorbito, senza statuizione di merito autonoma.
Massime di principio
- Quando l'avviso di accertamento si fonda su dati o documenti estratti da banche dati o da interrogazioni dell'anagrafe tributaria non immediatamente accessibili al contribuente, la motivazione non è sufficiente se non rende conoscibile il contenuto essenziale di tali elementi.
- Il rinvio per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato o il suo contenuto rilevante sia messo nella disponibilità del destinatario dell'accertamento, così da evitare che egli sia costretto a impugnare senza poter comprendere la base fattuale della pretesa.
- La questione dell'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo va distinta dalla successiva prova in giudizio della pretesa fiscale: se il contribuente non è posto in condizione di conoscere i dati posti a fondamento dell'accertamento, si configura un vizio originario di motivazione.
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