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Sentenza

Sentenza n. 1064/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina del Responsabile PO del Settore 3 del Comune di Lipari R.G. n. 2069 del 12.11.2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lipari dal 19.11.2025 al 4.12.2025, di aggiudicazione definitiva per “l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art 44 “Appalto Integrato” del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dell’intervento III - Tipologia III.A denominato “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili” - Isola di Panarea - Comune di Lipari. CUP: H62E22000500006 - CIG: B856756495” - di tutti gli atti presupposti ivi richiamati compresi, ove occorra: a) l’avviso di avvio della procedura negoziata, i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione del 22/10/2025, la determina a contrarre n. 64 del 11/04/2025 e la sua rettifica n. 91 del 20/05/2025; b) la determina R.G. n. 2585 del 23.12.2025 di impegno di spesa per l’acquisizione delle aree per la realizzazione dei suddetti lavori; c) l’eventuale progetto esecutivo e tutti gli atti presupposti e/o connessi allo stesso; d) gli eventuali (non conosciuti) provvedimenti, atti e/o verbali di approvazione, verifica e validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di gara avente ad oggetto la “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina(dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili” - Isola di Panarea - Comune di Lipari - PNRR - Isole Verdi”, degli eventuali (non conosciuti) pareri ed autorizzazioni resi sul predetto PTFE, e gli atti presupposti allo stesso, ivi compresa la determina n. 270/2024 di affidamento dei servizi per la redazione del PFTE; e) l’adottato Piano Triennale delle Opere Pubbliche nella parte in cui prevede l’intervento de quo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 marzo 2026: - del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) avente ad oggetto la “Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina” sull’Isola di Panarea, dei documenti ed elaborati facenti parte del predetto PTFE, dei non conosciuti atti e/o provvedimenti di approvazione dello stesso, di tutti i pareri ed autorizzazioni rese sul predetto PTFE, ivi compresi: il provvedimento di validazione del PTFE del 27.6.2025, il verbale di verifica in contraddittorio del progetto del 27.6.2025, l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 20250039596/n. 060.100 del 13.5.2025, il parere dell’Azienda Sanitaria Provinciale Messina prot. n. 0119397/25, il parere di conformità urbanistica a firma del geom. Meduri; il parere prot. n. 54764/2025 del Comando Corpo Forestale, il parere dell’Ufficio Circondariale Marittimo Lipari Prot. n. 19602/2025; il parere del Genio Civile prot. n. 61078/2025 e la non conosciuta VINCA; - del documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) sottoscritto dal RUP e dell’Arch. Ficarra in data 9.12.2024; - del non conosciuto progetto esecutivo, ivi compresi tutti i relativi elaborati e documenti nonché i pareri resi sul medesimo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva e atti presupposti e connessi relativi all'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto di dissalazione sull'isola di Panarea, nonché il PFTE e le autorizzazioni collegate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, terzo rispetto alla gara e non operatore economico, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura concernente un intervento PNRR per la realizzazione di un dissalatore. Con il ricorso introduttivo ha dedotto, tra l'altro, la violazione degli artt. 41, 42, 44 e 50 del d.lgs. 36/2023, dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici e dell'art. 48, comma 2, del d.l. 77/2021, sostenendo che la gara fosse stata avviata senza previa approvazione, verifica e validazione del PFTE, senza la necessaria conferenza di servizi e senza la dichiarazione di pubblica utilità funzionale all'espropriazione delle aree. Ha inoltre lamentato l'assenza o l'irregolarità del DIP e del DOCFAP, una discordanza tra le somme stanziate per l'acquisizione delle aree e quelle indicate nel quadro economico, nonché carenze motivazionali e istruttorie. Ulteriori censure hanno riguardato il principio DNSH, il principio di precauzione, la tutela paesaggistica e ambientale, i CAM, l'impatto acustico e la compatibilità dell'intervento con l'area UNESCO, la Rete Natura 2000 e la riserva naturale. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il PFTE, il relativo verbale di verifica e validazione, l'autorizzazione paesaggistica, i pareri acquisiti, il DIP e gli ulteriori atti progettuali, deducendo anche la violazione dei vincoli di inedificabilità della fascia costiera e del torrente, la non conformità urbanistica e paesaggistica, l'assenza di elaborati essenziali, l'irregolarità dei verbali di verifica e validazione, l'assenza o incompletezza della VINCA, della valutazione ambientale e della relazione sull'impatto acustico. Le controparti hanno eccepito la tardività, l'indeterminatezza dell'oggetto e, soprattutto, il difetto di legittimazione e interesse, poiché il ricorrente non aveva partecipato alla gara e i suoi terreni distavano oltre 55 metri dall'area di intervento.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per difetto di legittimazione passiva, ritenendo invece necessarie le amministrazioni regionali intimate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, titolare dell'intervento PNRR, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione agli atti impugnati. Nel merito processuale ha ritenuto che il giudizio fosse sostanzialmente diretto contro atti di una procedura di gara e quindi soggetto al rito appalti, indipendentemente dalla qualificazione prospettata dal ricorrente. Ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per carenza di interesse. Il ricorrente, non avendo partecipato alla gara e non essendo un operatore economico, non avrebbe potuto ottenere l'aggiudicazione né subentrare nel contratto; l'annullamento dell'aggiudicazione gli avrebbe quindi procurato soltanto il ripristino astratto della legalità, non un'utilità personale, concreta e attuale. Il TAR ha inoltre rilevato un autonomo difetto di interesse con riguardo alla vicinitas: la mera prossimità della proprietà, anche se astrattamente idonea a fondare la legittimazione, non dimostra automaticamente uno specifico pregiudizio. La particella più vicina distava oltre 55 metri e sui terreni non insistevano fabbricati del ricorrente. La consulenza tecnica di parte prodotta per dimostrare un deprezzamento del 20% e danni ambientali, acustici e alla salute è stata ritenuta mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, e comunque inidonea a provare un danno concreto e attuale, poiché fondata su stime previsionali e su eventi futuri e incerti. Il giudice ha osservato anche che le eventuali carenze del livello progettuale preliminare potevano essere superate nella progettazione esecutiva mediante accorgimenti e misure di mitigazione, e che non era escluso un possibile incremento del valore degli immobili per effetto della maggiore disponibilità di acqua dolce. Le ulteriori eccezioni e censure sono state assorbite, compresa la questione della tardività. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato, da quantificare secondo il rito appalti, è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Individua il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale parte necessaria in relazione all'intervento PNRR di cui è titolare.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di avvisare le parti della possibile rilevabilità d'ufficio di profili di inammissibilità; il TAR ne ha dato avviso in udienza in relazione alla mancata partecipazione del ricorrente alla gara.

  • art. 120 c.p.a.

    Il contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente nella misura prevista per il rito appalti; la controversia è stata ricondotta, quanto al petitum, al rito relativo agli atti delle procedure di affidamento.

  • artt. 41, 42, 44 e 50 d.lgs. 36/2023

    Disposizioni invocate dal ricorrente in relazione alla progettazione, al PFTE e all'appalto integrato; le relative censure non sono state esaminate per carenza di interesse.

  • artt. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 34 e 44 dell'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023

    Disposizioni invocate con riguardo ai contenuti e alla verifica del PFTE, al DIP e alla documentazione progettuale; le questioni sono state assorbite per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 48, comma 2, d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

    Invocato dal ricorrente con riguardo all'approvazione del PFTE degli interventi PNRR mediante conferenza di servizi; la relativa censura non è stata esaminata.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla disciplina processuale sull'interesse a ricorrere; il TAR ha qualificato l'interesse come condizione dell'azione, personale, concreto e attuale.

  • art. 73 c.p.a.

    Ha consentito l'avviso alle parti circa il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla mancata partecipazione alla gara.

Massime di principio

  • L'impugnazione degli atti di una procedura di gara presuppone un interesse personale, concreto e attuale a conseguire un'utilità specifica; il soggetto che non ha partecipato alla gara e non è un operatore economico, non potendo ottenere l'aggiudicazione né subentrare nel contratto, non può contestare l'aggiudicazione al solo fine di impedire la realizzazione dell'opera o ripristinare astrattamente la legalità.
  • La vicinitas rispetto all'area interessata da un'opera pubblica può concorrere a individuare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere: il proprietario deve allegare e provare un pregiudizio personale, concreto e attuale derivante dall'atto impugnato.
  • Una consulenza tecnica di parte costituisce un'allegazione difensiva a contenuto tecnico, liberamente apprezzabile dal giudice e priva di autonomo valore probatorio; stime previsionali fondate su eventi futuri e incerti non sono sufficienti a dimostrare un pregiudizio attuale ai fini dell'interesse a ricorrere.
  • Quando il petitum è direttamente rivolto contro l'aggiudicazione e gli atti della procedura di gara, la controversia resta riconducibile al rito appalti anche se il ricorrente deduce di avere conosciuto solo con l'aggiudicazione la localizzazione dell'opera e impugna contestualmente atti presupposti.
  • Il giudice può definire il giudizio sulla base del difetto di interesse, secondo la ragione più liquida, senza esaminare le ulteriori eccezioni di tardività e le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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