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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32759/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 15/02/2023 che convalidava il provvedimento del Questore del 07/02/2023 (DASPO di anni 6 e obbligo di presentazione in Questura per 5 anni prima delle partite del Genoa). Il ricorrente deduceva difetto di motivazione rispetto alle memorie difensive depositate (in particolare mancata individualizzazione della responsabilità per il presunto possesso, in gruppo, di artifizi pirotecnici) e violazione del diritto di difesa per eccessiva compressione dei tempi concessi ai fini della difesa (art. 6, comma 3, L. 401/1989 e art. 178 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Pur rilevando che il GIP ha dato atto di avere letto la memoria difensiva, la motivazione non valuta criticamente i contenuti delle deduzioni, in particolare la contestazione sulla mancata individualizzazione della responsabilità rispetto a un possesso 'di gruppo' degli artifizi pirotecnici. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice deve offrire una valutazione effettiva delle deduzioni; la semplice attestazione di lettura non è sufficiente se non emerge una valutazione che escluda la fondatezza delle eccezioni. Per tale carenza il provvedimento è annullato senza rinvio, con declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore del 07/02/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione (la restante parte del DASPO è rimasta tacitamente confermata). La cancelleria è incaricata di comunicare il provvedimento.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6, comma 3; art. 6-ter

    L'art. 6 e l'art. 6-ter disciplinano il divieto di accesso a manifestazioni sportive e le misure impositive (DASPO e obblighi di presentazione). La Corte interpreta che il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore deve valutare effettivamente le memorie difensive e motivare in ordine alle obiezioni, e che il possesso ai fini dell'art. 6-ter può essere anche 'collettivo', ma tale qualificazione deve essere esplicitamente motivata nel caso concreto.

  • codice di procedura penale

    Richiamato rispetto alla contestazione di eccessiva compressione dei tempi per la difesa; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla carenza motivazionale ma indica che eventuali limitazioni temporali vanno valutate alla luce del rispetto del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La mera attestazione del GIP di avere letto memorie difensive non è sufficiente: il giudice deve motivare specificamente il rigetto o l'esclusione della fondatezza delle deduzioni presentate.
  • Se la difesa prospetta mancata individualizzazione della responsabilità (es. possesso collettivo di oggetti vietati), il GIP deve valutare e motivare tale questione; l'omissione può causare l'annullamento del provvedimento.
  • La Corte può annullare senza rinvio solo la parte del provvedimento carente di motivazione, lasciando impregiudicate le restanti misure adeguatamente motivate.
  • Il possesso 'collettivo' di strumenti pericolosi può giustificare misure di interdizione (art. 6-ter L. 401/1989), ma l'applicazione al caso concreto richiede espressa motivazione.
  • Questioni procedurali relative ai tempi per la difesa (art. 6, comma 3, L. 401/1989 e art. 178 c.p.p.) sono rilevanti e vanno valutate, ma possono risultare assorbite se prevale una nullità per assenza di motivazione.

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