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Ordinanza

Ordinanza n. 642/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di revoca in autotutela emesso dal Direttore dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Como e notificato via pec alla ricorrente in data 22.9.2023 con il quale è stato estinto il codice fiscale n. 90054870127; - di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti perché venga ritenuta corretta l'attribuzione del codice fiscale n. 90054870127 nei confronti della ricorrente con conferma del provvedimento del 9 febbraio 2023 con il quale era stata accolta la domanda della ricorrente ed emesso il codice fiscale n. 90054870127;

Giustizia amministrativa202401011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca in autotutela con cui è stato estinto il codice fiscale della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 22 settembre 2023 con cui il Direttore dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Como ha estinto, in autotutela, il codice fiscale precedentemente attribuitole il 9 febbraio 2023. Ha chiesto l'annullamento dell'atto e degli atti connessi, nonché l'accertamento della correttezza dell'attribuzione del codice fiscale e la conferma del precedente provvedimento favorevole. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio specifici motivi di legittimità, né sono indicati ulteriori atti o fatti sopravvenuti. Il TAR ha rilevato che, dopo maggio 2024, non risultavano depositi nel fascicolo e ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, un aggiornamento della situazione e l'indicazione dell'eventuale necessità di istruttoria; ha inoltre richiesto all'Agenzia delle Entrate di Como chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti e sugli elementi rilevanti per l'interesse alla decisione o per l'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha deciso sulla legittimità della revoca del codice fiscale. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione e segnalare eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie; l'Agenzia delle Entrate – Como deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda e sugli eventuali elementi sopravvenuti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 14 luglio 2026 nelle forme del PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia, quanto alla dichiarazione sulla permanenza dell'interesse, potrà comportare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale della parte ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti e direttamente all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Como.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel caso concreto, di valorizzare l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il mancato adempimento alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può consentire la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del comportamento processuale implicitamente e inequivocamente disinteressato.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di un fascicolo non aggiornato e di una controversia la cui attualità non risulti verificabile, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori rivolti sia al ricorrente, per l'aggiornamento della vicenda e la conferma dell'interesse, sia all'amministrazione, per l'acquisizione di chiarimenti documentati sugli eventuali fatti e provvedimenti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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