Cassazione Penale, Sentenza n. 39776/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto in appartamento e per detenzione/porto di numerose armi e munizioni asportate dalla cassaforte della persona offesa. Le censure principali sono: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per presunta insufficienza e contraddittorietà delle prove (in particolare contestando la chiamata in correità del coimputato Spagnolo e sostenendo l'assenza di contatti diretti con le armi), e doglianze sul trattamento sanzionatorio (inosservanza del minimo edittale e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Per Aiello si invoca inoltre l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Aiello l'inammissibilità è fondata sull'irrevocabilità della sentenza di primo grado (non impugnata) e sull'assenza di un effetto favorevole estensibile ex art. 587 c.p.p.; la Corte ha precisato che l'effetto estensivo non può operare 'in malam partem' e deve essere riconosciuto solo se l'impugnazione del coimputato produce un esito favorevole. Gli altri ricorsi sono stati giudicati generici, aspecifici o miranti ad una non consentita rivalutazione del merito e delle fonti di prova; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, fondata su un'ampia piattaforma probatoria (tra cui la chiamata in correità e riscontri tecnici e dichiarativi) e che le questioni sanzionatorie fossero state correttamente motivate secondo i criteri di discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente la Corte ha deciso l'inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha disposto, ex art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
L'effetto estensivo dell'impugnazione di un coimputato può giovare al non impugnante solo se l'impugnazione produce un esito favorevole; non opera se la conferma integrale della condanna nei giudizi dei coimputati non determina alcun esito favorevole per il non impugnante.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso: i motivi devono avere indicazione precisa dei punti di doglianza e degli elementi di fatto/diritto posti a base delle censure, pena l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità; la Corte ha applicato tale principio quando ha ritenuto i motivi generici o privi di correlazione con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma citata dai ricorrenti nella doglianza sulla corretta applicazione delle regole probatorie; la Corte ha ritenuto che non vi fosse contraddizione o illogicità manifesta nell'apprezzamento probatorio del giudice del merito.
art. 624-bis cod. pen.
Norma relativa al furto in abitazione (o reato ascrivibile); i ricorrenti denunciavano violazioni nella ricostruzione di tale fattispecie, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del concorso e della responsabilità.
art. 110 cod. pen.
Principio sul concorso di persone nel reato: la Corte d'appello ha correttamente applicato l'interpretazione per cui il contributo concorsuale può consistere anche in un apporto agevolatore, idoneo a integrare la responsabilità degli altri.
art. 625-bis cod. pen.
Circostanza attenuante speciale invocata; la Corte d'appello ha valutato la sua rilevanza e la Corte di Cassazione non ha ravvisato motivazione illogica nel rifiuto del riconoscimento in prevalenza.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha dato conto dell'impiego dei criteri e ha motivato la scelta del regime sanzionatorio, decisione fondata sulla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione deve essere specifico: deduzioni generiche o richieste di riconsiderazione del merito sono inammissibili.
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame dei fatti e delle prove; verifica solo la presenza di una motivazione logica e sufficiente nel giudice del merito.
- L'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. beneficia il non impugnante solo se l'impugnazione del coimputato produce un risultato favorevole; non può operare per peggiorare la posizione del non impugnante.
- Per la configurabilità del concorso di persone non è necessario un contributo causale diretto: anche un apporto agevolatore può integrare responsabilità concorsuale se aumenta la probabilità di riuscita del reato.
- La valutazione attenuante/aggravante e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono illogicità manifeste nella motivazione.
- Ricorsi che si limitano a riproporre la tesi difensiva senza indicare punti precisi di illegittimità o elementi nuovi sono destinati all'inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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