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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39776/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto in appartamento e per detenzione/porto di numerose armi e munizioni asportate dalla cassaforte della persona offesa. Le censure principali sono: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per presunta insufficienza e contraddittorietà delle prove (in particolare contestando la chiamata in correità del coimputato Spagnolo e sostenendo l'assenza di contatti diretti con le armi), e doglianze sul trattamento sanzionatorio (inosservanza del minimo edittale e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Per Aiello si invoca inoltre l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Aiello l'inammissibilità è fondata sull'irrevocabilità della sentenza di primo grado (non impugnata) e sull'assenza di un effetto favorevole estensibile ex art. 587 c.p.p.; la Corte ha precisato che l'effetto estensivo non può operare 'in malam partem' e deve essere riconosciuto solo se l'impugnazione del coimputato produce un esito favorevole. Gli altri ricorsi sono stati giudicati generici, aspecifici o miranti ad una non consentita rivalutazione del merito e delle fonti di prova; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, fondata su un'ampia piattaforma probatoria (tra cui la chiamata in correità e riscontri tecnici e dichiarativi) e che le questioni sanzionatorie fossero state correttamente motivate secondo i criteri di discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente la Corte ha deciso l'inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha disposto, ex art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    L'effetto estensivo dell'impugnazione di un coimputato può giovare al non impugnante solo se l'impugnazione produce un esito favorevole; non opera se la conferma integrale della condanna nei giudizi dei coimputati non determina alcun esito favorevole per il non impugnante.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiede la specificità dei motivi di ricorso: i motivi devono avere indicazione precisa dei punti di doglianza e degli elementi di fatto/diritto posti a base delle censure, pena l'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità; la Corte ha applicato tale principio quando ha ritenuto i motivi generici o privi di correlazione con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma citata dai ricorrenti nella doglianza sulla corretta applicazione delle regole probatorie; la Corte ha ritenuto che non vi fosse contraddizione o illogicità manifesta nell'apprezzamento probatorio del giudice del merito.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto in abitazione (o reato ascrivibile); i ricorrenti denunciavano violazioni nella ricostruzione di tale fattispecie, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del concorso e della responsabilità.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio sul concorso di persone nel reato: la Corte d'appello ha correttamente applicato l'interpretazione per cui il contributo concorsuale può consistere anche in un apporto agevolatore, idoneo a integrare la responsabilità degli altri.

  • art. 625-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale invocata; la Corte d'appello ha valutato la sua rilevanza e la Corte di Cassazione non ha ravvisato motivazione illogica nel rifiuto del riconoscimento in prevalenza.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha dato conto dell'impiego dei criteri e ha motivato la scelta del regime sanzionatorio, decisione fondata sulla discrezionalità del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione deve essere specifico: deduzioni generiche o richieste di riconsiderazione del merito sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non è sede di riesame dei fatti e delle prove; verifica solo la presenza di una motivazione logica e sufficiente nel giudice del merito.
  • L'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p. beneficia il non impugnante solo se l'impugnazione del coimputato produce un risultato favorevole; non può operare per peggiorare la posizione del non impugnante.
  • Per la configurabilità del concorso di persone non è necessario un contributo causale diretto: anche un apporto agevolatore può integrare responsabilità concorsuale se aumenta la probabilità di riuscita del reato.
  • La valutazione attenuante/aggravante e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono illogicità manifeste nella motivazione.
  • Ricorsi che si limitano a riproporre la tesi difensiva senza indicare punti precisi di illegittimità o elementi nuovi sono destinati all'inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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