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Sentenza

Sentenza n. 1811/2026 - Firenze, Sezione 4

per l''annullamento del “Provvedimento revoca del titolo abilitativo per l’attività di somministrazione svolta presso i locali siti nei locali/immobili siti in -OMISSIS- -Firenze” emesso in data -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-Pos Arch. -OMISSIS-Rif. -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con cui veniva disposta la revoca del titolo abilitativo Scia -OMISSIS- del-OMISSIS- (pos. Arch. -OMISSIS-) con conseguente chiusura dell’attività di somministrazione ubicata in via della -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202401487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della SCIA per l’attività di somministrazione, con conseguente chiusura del locale, adottata su richiesta del Prefetto per ragioni di ordine pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca del titolo abilitativo relativo all’attività di somministrazione, deducendo: (1) violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e sproporzione della misura rispetto ai fatti accertati; (2) violazione dell’art. 4 della l. 287/1991 e ulteriori profili di eccesso di potere. Il Comune ha eccepito il sopravvenuto difetto d’interesse, poiché nei locali era stata avviata una nuova attività da altro soggetto; la ricorrente ha tuttavia insistito per una pronuncia di merito, prospettando un interesse risarcitorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, senza accogliere l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse. Ha ritenuto che il Comune avesse adottato la revoca in esecuzione della motivata richiesta del Prefetto, sulla base di segnalazioni relative alla gestione di fatto del locale da parte del precedente titolare, già destinatario di sospensioni ex art. 100 TULPS, alla presenza di avventori con precedenti di polizia e a episodi di violenza e rinvenimento di sostanze stupefacenti. In tale ambito il potere comunale è vincolato: il Comune, pur essendo formalmente competente a revocare l’autorizzazione commerciale, non può svolgere autonome valutazioni sull’ordine pubblico, riservate all’autorità di pubblica sicurezza. Ha respinto le censure di illogicità e sproporzione, rilevando la consistenza degli accertamenti di polizia effettuati nel marzo-aprile 2022 e nel marzo 2023. Ha inoltre escluso la violazione delle garanzie procedimentali perché il Comune ha prodotto la comunicazione di avvio; ha aggiunto che, anche se questa fosse mancata, il carattere vincolato dell’atto avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non essendo possibile un contenuto diverso. La sentenza non sviluppa un’autonoma trattazione della censura relativa all’art. 4 l. 287/1991, ma conclude per l’infondatezza di tutte le censure. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 616/1977

    Il penultimo comma dell'art. 19 D.P.R. n. 616 del 1977 aggiunge, poi, che i provvedimenti di cui al n. 8), come pure altri, "sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso".

    Il Comune, competente a revocare le autorizzazioni commerciali già rilasciate, deve adottare il provvedimento quando vi sia una motivata richiesta del Prefetto; per ragioni di ordine pubblico non esercita un’autonoma valutazione dell’interesse.

  • art. 100 TULPS

    Quindi dal combinato disposto dell'art. 100 TULPS e dell'art. 19 dpr n. 616/1977, si desume che i Comuni non hanno una competenza propria e autonoma in materia di ordine pubblico, essendo competenti (in applicazione del principio del contrarius actus) a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell'autorità di pubblica sicurezza preposta istituzionalmente alla tutela dell'ordine pubblico.

    Il potere comunale di revoca dell’autorizzazione commerciale per motivi di ordine pubblico è vincolato alla richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, cui spetta istituzionalmente la valutazione di tali esigenze.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Ma anche in assenza di detta comunicazione è evidente che il carattere vincolato del provvedimento, così come in precedenza evidenziato, avrebbe consentito di ritenere applicabile l’art. 21 octies comma 2 della L. 241/1990 in ragione del fatto che, il provvedimento ora impugnato, non avrebbe potuto avere un contenuto differente e, ciò peraltro, in adesione ad un costante indirizzo giurisprudenziale (in questo senso Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823; Tar Umbria Sez. I, 05.02.2019 n. 31).

    La mancata comunicazione procedimentale non comporta l’annullabilità quando, trattandosi di provvedimento vincolato, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nemmeno è fondata la censura diretta a contestare la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto il Comune ha depositato (doc.1) la comunicazione di avvio del procedimento.

    Nel caso concreto la doglianza relativa alla violazione delle garanzie procedimentali è stata respinta perché la comunicazione di avvio risultava documentata in giudizio.

Massime di principio

  • In base al combinato disposto dell’art. 100 TULPS e dell’art. 19 d.P.R. 616/1977, il Comune è formalmente competente a revocare l’autorizzazione commerciale per ragioni di ordine pubblico, ma non dispone di un autonomo potere di valutazione in materia: la revoca consegue alla motivata richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza istituzionalmente preposta alla tutela dell’ordine pubblico.
  • Quando l’amministrazione adotta un provvedimento vincolato in esecuzione della motivata richiesta dell’autorità competente per l’ordine pubblico, la mancata comunicazione procedimentale non determina l’annullabilità se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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