Sentenza n. 904/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca, del giorno 19 febbraio 2024, del rilascio del nulla osta per lavoro subordinato prot. n. P-RM/L/Q/2023/-OMISSIS- presentato in favore del ricorrente, emesso da Prefettura Ufficio territoriale del Governo - Sportello unico per l’immigrazione di Roma, mai notificato al lavoratore; di ogni altro atto a questo connesso, antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente, anche infra procedimentale, e comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con richiesta di ordinanza cautelare di sospensione e di riesame del provvedimento impugnato e contestuale concessione di un permesso di soggiorno nelle more del riesame del merito tale da consentire la regolarità nel territorio italiano e la possibilità di svolgere attività lavorativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, motivato dalla mancata registrazione tempestiva del primo ingresso e dalla carenza della documentazione economica e alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato, deducendo: a) violazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 35 d.P.R. 394/1999, sostenendo che il termine per la registrazione del primo ingresso non fosse perentorio e che il ritardo fosse giustificato da forza maggiore, poiché il datore di lavoro aveva sollecitato più volte la convocazione presso lo Sportello unico senza ricevere risposta; b) eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e buona fede; c) violazione dell’art. 24-bis d.lgs. 286/1998, assumendo che l’asseverazione non fosse necessaria perché la domanda era stata presentata tramite un’organizzazione di categoria, nonché violazione dell’art. 22 dello stesso decreto, sostenendo di disporre dell’idoneità alloggiativa. Il ricorrente aveva inoltre prodotto documentazione tardiva prima dell’udienza.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata dal ricorrente il 5 gennaio 2026, perché prodotta oltre i termini perentori dell’art. 73 c.p.a., posti a tutela del contraddittorio e dell’ordinato svolgimento del processo. Nel merito ha respinto il ricorso. Sebbene fosse stata dimostrata l’attivazione delle parti per la registrazione del primo ingresso, il Collegio ha rilevato la mancanza sia della prova del requisito economico sia di quella del requisito alloggiativo. Quanto al requisito economico, la domanda non indicava che provenisse da un’associazione di categoria firmataria del protocollo rilevante e il patronato CGIL coinvolto non rientrava tra le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative indicate dal protocollo previsto dall’art. 24-bis d.lgs. 286/1998. Ne conseguiva che l’asseverazione era necessaria e la sua omissione costituiva autonomo motivo legittimo di revoca. Quanto al requisito alloggiativo, l’attestazione prodotta riguardava un immobile sito in un comune diverso da quello dell’impiego ed era risalente al 2021, quindi scaduta nel 2023; l’ulteriore attestazione del gennaio 2024 riguardava un soggetto diverso dal ricorrente. Poiché almeno due motivi posti a fondamento dell’atto erano autonomamente idonei a sostenerne la legittimità, il TAR ha ritenuto assorbite le ulteriori censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori se dovuti, ed è stata respinta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per l’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
La disciplina della registrazione del primo ingresso non consente di superare la revoca quando permangono autonome carenze documentali relative ai requisiti economico e alloggiativo; il giudice non ha ritenuto necessario decidere in modo favorevole al ricorrente la questione del ritardo e della forza maggiore.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
L’asseverazione è necessaria per dimostrare il requisito economico quando la domanda non provenga da un’organizzazione rientrante tra quelle abilitate dal protocollo previsto dalla norma; il patronato indicato nel caso concreto non è stato ritenuto riconducibile a tali organizzazioni.
art. 35 d.P.R. 394/1999
È richiamato in relazione alla disciplina della registrazione del primo ingresso e alla dedotta non perentorietà del termine.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori; la documentazione depositata tardivamente è processualmente inutilizzabile e deve essere considerata tamquam non esset.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata respinta in ragione dell’esito sfavorevole del giudizio.
Massime di principio
- La mancata produzione dell’asseverazione richiesta dall’art. 24-bis d.lgs. 286/1998 costituisce legittimo autonomo motivo di revoca del nulla osta al lavoro quando il richiedente non dimostri che la domanda sia stata presentata da un’organizzazione effettivamente rientrante tra quelle abilitate dal protocollo previsto dalla legge.
- Il requisito dell’idoneità alloggiativa deve risultare da un’attestazione riferibile al lavoratore interessato, relativa a un alloggio coerente con il luogo dell’impiego e valida al momento della presentazione della domanda; non sono sufficienti attestazioni scadute, riferite a un diverso comune o intestate a soggetti diversi.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivi autonomi, il ricorso può essere respinto se anche uno solo di essi risulta immune dalle censure e sufficiente a sostenere la legittimità dell’atto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
- Il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti comporta l’inutilizzabilità processuale degli atti tardivi, a tutela del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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