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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13756/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Rilevata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per la supposta erroneità della qualificazione giuridica del fatto. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero estranee ai motivi deducibili in cassazione dopo il concordato in appello, poiché attinenti a questioni rinunciate con l'accordo, nonché a profili di merito non traducibili in illegalità della pena.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo in appello sulla pena ha effetti preclusivi sulle questioni rinunciate e circoscrive i motivi deducibili in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione quando sia intervenuto concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è palesemente ravvisabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa, la sanzione pecuniaria non è dovuta; qui è stata invece applicata la sanzione.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo le censure che investono la formazione della volontà adesiva, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; restano precluse le doglianze su motivi rinunciati.
  • L'adesione al concordato ex art. 599-bis c.p.p. produce un effetto preclusivo esteso anche al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, con conseguente inammissibilità dei ricorsi che ripropongano questioni coperte dall'accordo.
  • La mancata verifica delle cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando l'imputato abbia definito il giudizio con concordato sulla pena in appello.
  • I vizi relativi alla determinazione della pena non sono scrutinabili in cassazione se non si traducono in illegalità della sanzione inflitta.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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