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Sentenza

Sentenza n. 832/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento 1) quanto al ricorso originario: della dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Terracina sulla sua diffida alla definizione del procedimento teso all’erogazione del contributo per il ristoro dei danni cagionati dall’evento atmosferico che ha colpito il centro pontino il 29 ottobre 2018; 2) quanto ai motivi aggiunti: per l’annullamento della nota del Comune di Terracina n. 10306 dell’8 febbraio 2021, recante il rigetto esplicito dell’istanza del ricorrente.

Giustizia amministrativa202100069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di contributo e, con motivi aggiunti, diniego del contributo successivamente sostituito da un’ordinanza sindacale di revoca

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha inizialmente agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Terracina sull’istanza volta a ottenere il contributo indennitario previsto dall’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo della Protezione Civile per i danni arrecati alle abitazioni dall’evento atmosferico del 29-30 ottobre 2018. Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato una nota di rigetto, motivata dalla mancata dimostrazione delle spese di riparazione mediante bonifico o altri strumenti di pagamento tracciabili. Il ricorrente ha impugnato tale nota con motivi aggiunti, deducendo l’incompetenza del dirigente comunale, ritenendo che la competenza fosse indelegabilmente attribuita al Sindaco dal decreto del Commissario Delegato n. R00182 del 12 giugno 2019; la violazione della disciplina del procedimento contributivo, che a suo avviso non avrebbe imposto la prova delle spese mediante pagamenti tracciabili; nonché l’irrilevanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e la violazione di legge e lo sviamento di potere, sostenendo che la disciplina antiriciclaggio sull’uso del contante non avrebbe potuto incidere sulla validità del pagamento effettuato. Successivamente, il Comune ha depositato l’ordinanza sindacale n. 68 del 28 aprile 2021, che, richiamando la documentazione e l’iter istruttorio relativo all’istanza, ha disposto la revoca del contributo per le medesime ragioni sostanziali. Il ricorrente non ha impugnato tale ordinanza, sostenendone l’estraneità alla vicenda, la natura meramente confermativa o il carattere interno.

La decisione

Il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva adottato un provvedimento espresso sull’istanza e quindi non persisteva più l’inerzia necessaria per l’azione avverso il silenzio. Anche i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili. Il TAR ha ritenuto che l’ordinanza sindacale n. 68 del 28 aprile 2021 si fosse sovrapposta e sostituita al precedente diniego, rappresentando una nuova manifestazione dispositiva dell’amministrazione, adottata da un organo diverso, all’esito di una rinnovata valutazione e con motivazione più ampia. Non si trattava quindi di un atto meramente confermativo: l’ordinanza richiamava la documentazione e l’istruttoria della specifica istanza, distingueva la fase di ammissibilità formale dalla successiva verifica sostanziale delle spese e disponeva autonomamente la revoca del contributo, senza neppure menzionare il precedente diniego. Il giudice ha inoltre qualificato officiosamente l’ordinanza come provvedimento amministrativo esterno, valorizzandone il contenuto dispositivo e l’indicazione della possibilità di ricorso, indipendentemente dal titolo dell’atto e dalle deduzioni delle parti. Poiché l’ordinanza, immediatamente e attualmente lesiva, non era stata impugnata ed era divenuta inoppugnabile, l’eventuale annullamento del precedente diniego non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta: l’interesse del ricorrente avrebbe dovuto trasferirsi sull’atto sopravvenuto. Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla competenza, alla tracciabilità dei pagamenti e alla spettanza del contributo. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 del cod.proc.amm. presuppone che al momento della pronuncia del Giudice perduri l'inerzia

    L’azione contro il silenzio è procedibile solo se l’inerzia amministrativa persiste fino alla decisione; l’adozione di un provvedimento espresso nelle more determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità dei motivi aggiunti per la mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto, consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.

  • art. 84, ultimo comma, c.p.a.

    La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto, divenuto inoppugnabile e ostativo alla pretesa sostanziale, costituisce fatto idoneo a rendere inutile la prosecuzione del giudizio e a determinare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse a ricorrere deve persistere fino alla decisione; l’adozione nelle more di un provvedimento espresso sull’istanza determina la sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento è sfavorevole, perché viene meno l’inerzia oggetto dell’azione.
  • Quando, durante il giudizio contro un provvedimento amministrativo, l’amministrazione adotta un atto successivo che si sostituisce al precedente, rinnovando la valutazione della fattispecie all’esito di una nuova istruttoria e con una motivazione più ampia, il nuovo atto non è meramente confermativo ed è autonomamente lesivo e impugnabile.
  • La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto che rinnova e attualizza la lesione rende improcedibile il ricorso contro l’atto originario, se quest’ultimo non è più efficace e l’eventuale annullamento non può produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente.
  • Per qualificare un atto amministrativo come meramente confermativo o come conferma in senso proprio occorre verificare se l’amministrazione abbia svolto una nuova istruttoria e adottato una nuova motivazione; l’atto meramente confermativo si limita invece a dichiarare l’esistenza del precedente provvedimento senza autonoma rinnovazione valutativa.
  • Il giudice amministrativo può qualificare officiosamente l’atto amministrativo sulla base del suo contenuto effettivo e della causa reale, senza essere vincolato dall’intitolazione formale dell’atto né dalla qualificazione proposta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzioRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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