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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14311/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da due azioni promosse da creditori di una società poi fallita per far accertare la simulazione assoluta di due compravendite successive del medesimo immobile, con domande subordinate di revocatoria ordinaria e di risarcimento del danno. In primo grado il tribunale aveva dichiarato improcedibili alcune domande per effetto del fallimento, accolto la simulazione delle vendite e regolato le spese. In appello, la corte territoriale aveva ammesso solo parzialmente l'impugnazione principale di una socia di minoranza e aveva dichiarato inammissibili per tardività gli appelli incidentali delle due società acquirenti. Queste ultime hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi sostanzialmente identici, censurando: 1) la declaratoria di inammissibilità degli appelli incidentali nonostante l'appello principale fosse stato dichiarato inammissibile solo in parte, con violazione delle norme sull'appello incidentale; 2) la mancata rimessione al contraddittorio della questione di inammissibilità, in violazione dell'art. 101 c.p.c.; 3) la declaratoria di tardività fondata erroneamente sull'assunto che la sentenza di primo grado fosse stata notificata, mentre secondo le ricorrenti mancava notifica e dunque operava il termine lungo semestrale; 4) l'esclusione del carattere di appello incidentale in senso stretto. La controparte ha resistito e la socia di minoranza ha proposto ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di entrambi i ricorsi principali, ritenendo che, trattandosi di error in procedendo, potesse accedere direttamente al fascicolo e verificare che la sentenza di primo grado non era stata notificata. Di conseguenza ha applicato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., calcolando la tempestività degli appelli incidentali depositati entro il termine utile. Accertata la tempestività, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano per l'esame nel merito degli appelli incidentali e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi dei ricorsi principali e il ricorso incidentale. La decisione non definisce nel merito la simulazione o la revocatoria, ma interviene solo sulla questione processuale della tempestività dell'impugnazione incidentale.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    viene applicato per disporre la riunione dei ricorsi principali proposti separatamente ma connessi

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'ammissibilità dei loro appelli incidentali; la Corte accoglie la censura sulla tardività e la corretta proposizione dell'appello incidentale nei termini

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato nel calcolo del termine breve, escluso in concreto perché la sentenza non risultava notificata

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sui termini di impugnazione

  • art. 327 c.p.c.

    applicato come termine lungo semestrale per l'impugnazione, in mancanza di notificazione della sentenza

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'efficacia devolutiva dell'appello

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi al regime delle impugnazioni

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato per la qualificazione dell'appello incidentale

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'appello

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi al procedimento di appello

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per contestare la decisione su una questione non sottoposta al contraddittorio; il motivo è però assorbito dopo l'accoglimento del terzo motivo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite

  • art. 2901 c.c.

    menzionato come domanda subordinata di revocatoria ordinaria proposta in primo grado

  • art. 2043 c.c.

    menzionato come ulteriore domanda subordinata di risarcimento del danno

Massime di principio

  • Quando il ricorso deduce un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente al fascicolo di causa per verificare il fatto processuale rilevante, senza essere vincolata alla sola ricostruzione operata dal giudice di merito.
  • In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, per impugnare si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; la tempestività va quindi verificata sul deposito della sentenza e non sul termine breve.
  • Se l'appello incidentale è proposto entro il termine lungo applicabile, esso non può essere dichiarato tardivo per il solo fatto che si sia erroneamente ritenuto operante il termine breve.
  • L'accoglimento di un motivo processuale che imponga la verifica della tempestività dell'impugnazione assorbe le ulteriori censure sul merito dell'ammissibilità dell'appello e travolge anche il ricorso incidentale sulle spese, rinviando al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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