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Sentenza

Sentenza n. 1143/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, Sentenza n. 335/2024, pubblicata il 21/3/2024.

Giustizia amministrativa202501558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 335/2024, passata in giudicato, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato l'avvenuto pagamento sia della somma spettante al docente sia, successivamente, delle spese legali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata con il ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Pur non pronunciando sull'ulteriore esecuzione del giudicato, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 400 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta pienamente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta in forza della sentenza azionata, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale: se l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone l'accertamento dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata, comprendendo anche le eventuali spese legali liquidate nel titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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