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Ordinanza

Ordinanza del 20/11/2017 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Processo - Tutela cautelare - Sospensione dell'esecutività della sentenza in pendenza di ricorso per cassazione - Mancata prova della pendenza del ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'istanza - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione accoglie l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 62 bis del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata prova iniziale della pendenza del ricorso per cassazione non determina decadenza o improponibilità, ma impedisce soltanto la decisione fino alla produzione della prova, che può essere depositata prima della pronuncia. Nel merito, la Commissione ravvisa sia il fumus boni juris, alla luce del contrasto tra decisioni e di un precedente favorevole della Cassazione, sia il periculum in mora, considerata la documentata difficoltà finanziaria della società e il rischio di compromissione di un accordo di ristrutturazione bancaria. Disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza; spese rinviate alla decisione di merito.

Sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria impugnata per cassazione: la prova tardiva del deposito del ricorso non rende inammissibile l’istanza.

Sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata

Il provvedimento riguarda l’istanza proposta dal contribuente, ai sensi dell’art. 62 bis del D.Lgs. n. 546/1992, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado sfavorevole, in pendenza di ricorso per cassazione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti in camera di consiglio, accoglie la richiesta cautelare.

Prova della pendenza del ricorso per cassazione

La Commissione interpreta l’ultimo comma dell’art. 62 bis nel senso che la mancata dimostrazione del deposito del ricorso per cassazione non comporta decadenza, improponibilità o inammissibilità dell’istanza cautelare. La conseguenza è soltanto l’impossibilità per il giudice di pronunciarsi finché tale prova non venga fornita.

È quindi sufficiente che la parte dimostri l’avvenuto deposito del ricorso prima che la Commissione emetta la decisione. Nel caso esaminato, il contribuente ha prodotto, seppure oltre il termine assegnato, un’attestazione della cancelleria della Corte di Cassazione comprovante sia il deposito sia la pendenza del ricorso. Tale produzione tardiva è stata ritenuta idonea a consentire l’esame dell’istanza nel merito.

Requisiti per la sospensione: fumus boni juris e periculum in mora

La norma richiede espressamente la prospettazione di un danno grave e irreparabile e non prevede, in modo esplicito, una valutazione sulla fondatezza dell’impugnazione. Tuttavia, secondo la Commissione, non è possibile prescindere in concreto dal fumus boni juris, quale elaborato dalla giurisprudenza anche prima dell’introduzione dell’art. 62 bis, in analogia con l’art. 373 c.p.c.

La valutazione della possibile fondatezza del ricorso è necessaria perché il danno derivante dall’esecuzione della sentenza può rilevare soltanto se quest’ultima sia suscettibile di modifica. Se, invece, la decisione apparisse palesemente corretta e il ricorso fosse manifestamente infondato o meramente dilatorio, il pagamento del debito tributario non costituirebbe un danno ingiusto.

Fumus boni juris nel caso concreto

La Commissione ritiene sussistente un quadro di significativa incertezza interpretativa. Per l’imposta oggetto della controversia, riferita a cinque annualità:

  • per quattro annualità risultano sentenze di secondo grado emesse da diverse sezioni della Commissione Regionale;
  • due decisioni sono favorevoli al contribuente e due favorevoli all’Ufficio;
  • tutte le controversie risultano pendenti davanti alla Corte di Cassazione;
  • per la quinta annualità è stata emessa una sentenza di primo grado favorevole al contribuente, impugnata dall’Ufficio.

Il contrasto tra i giudicati interni alla Commissione Regionale rende la questione controversa e meritevole di una definizione organica da parte della Corte di Cassazione. La Commissione richiama inoltre Cass. n. 8981/2017, prima pronuncia della Corte regolatrice sul tema, che si è espressa a favore del contribuente in materia di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di società sportive dilettantistiche, questione ricompresa nell’oggetto della controversia.

Danno grave e irreparabile

La Commissione esclude che il danno grave e irreparabile possa essere automaticamente identificato nella necessità di anticipare somme ingenti che potrebbero risultare non dovute, in tutto o in parte, all’esito definitivo del giudizio. Allo stesso tempo, ritiene che il danno non possa essere escluso in via generale sulla base della natura fungibile del denaro o della presunta solvibilità dell’Erario.

In materia tributaria, il debito ha natura pecuniaria e, secondo la Commissione, proprio tale circostanza giustifica l’introduzione dell’art. 62 bis. Inoltre, eventuali ritardi e ostacoli burocratici nella restituzione delle somme indebitamente versate possono prolungare la perdita di liquidità e determinare conseguenze irreversibili per imprese operanti sul mercato.

Situazione economica della società

Nel caso concreto, la società ricorrente ha allegato e documentato una situazione attuale di difficoltà finanziaria, caratterizzata dall’accumulo di ingenti debiti, inclusi debiti verso il concessionario della riscossione per ulteriori rilevanti pendenze fiscali.

La situazione aveva già reso necessario il ricorso a un accordo con diversi istituti di credito per la ristrutturazione delle esposizioni bancarie. L’ulteriore esborso relativo alla controversia avrebbe potuto:

  • determinare il venir meno dell’accordo di ristrutturazione;
  • impedire comunque alla società di rispettarne gli obblighi;
  • aggravare la crisi di liquidità fino a produrre danni non reversibili.

La Commissione precisa che il notevole volume d’affari annuo indicato dall’Ufficio non è, da solo, sufficiente a dimostrare la capacità finanziaria della società, in mancanza di dati sulla redditività del settore e sulle effettive disponibilità economiche dell’impresa.

Decisione e spese

Alla luce della pendenza documentata del ricorso per cassazione, del contrasto giurisprudenziale sulla questione e della concreta situazione finanziaria della società, la richiesta cautelare è ritenuta meritevole di accoglimento.

La Commissione dispone quindi la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. La liquidazione delle spese della fase incidentale viene rinviata alla Corte di Cassazione, competente per la decisione nel merito della controversia.

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