Ordinanza del 23/11/2017 n. 28006 - Corte di Cassazione
Tributi - Imposte di registro e ipotecaria - Avviso di liquidazione - Prescrizione triennale - Termine di decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento dell’avviso di liquidazione notificato il 13 ottobre 2008. Il termine triennale per il recupero dell’imposta ordinaria decorre dalla scadenza dell’anno successivo all’alienazione, quando diviene definitiva la perdita dell’agevolazione in assenza di un nuovo acquisto; nel caso concreto, il termine risultava comunque scaduto anche considerando la decorrenza dal 16 luglio 2005.
Avviso di liquidazione per imposte di registro e ipotecaria: decorrenza del termine triennale di decadenza per il recupero dell’agevolazione prima casa dopo l’alienazione dell’immobile.
Decorrenza del termine triennale per il recupero dell’imposta agevolata
La decisione riguarda un avviso di liquidazione relativo alle imposte ipotecaria e di registro, emesso a seguito della perdita dell’agevolazione provvisoriamente riconosciuta per il primo acquisto immobiliare. La Corte di cassazione ha esaminato il momento iniziale del termine triennale entro il quale l’Ufficio può recuperare l’imposta nella misura ordinaria.
Riferimenti normativi e principio applicato
L’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione:
- dell’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986;
- dell’art. 1, nota II-bis, n. 4, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986;
- dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in materia di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte ha ribadito che il dies a quo del termine triennale di decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta ordinaria deve essere individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione dell’immobile. Solo alla scadenza di tale periodo, infatti, il contribuente perde definitivamente il diritto all’agevolazione, se non ha effettuato un nuovo acquisto entro l’anno previsto.
Il principio era già stato affermato dalla Corte di cassazione, Sezione quinta, con sentenza n. 3783 del 15 febbraio 2013.
Vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, L. N. P., avverso un avviso di liquidazione delle imposte ipotecaria e di registro relativo all’anno 2004.
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo l’atto perché notificato il 13 ottobre 2008, quando il termine triennale previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 era già decorso.
Argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia sosteneva che il termine triennale per il recupero dell’imposta dovesse decorrere dalla scadenza dell’anno successivo all’alienazione dell’immobile. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, soltanto allo spirare di tale termine, in assenza di un nuovo acquisto, il contribuente avrebbe perso definitivamente il diritto all’agevolazione goduta in occasione del primo acquisto.
La Corte ha riconosciuto la correttezza astratta di tale impostazione, precisando che il termine decorre effettivamente dalla scadenza dell’anno successivo all’alienazione. Tuttavia, tale principio non ha determinato l’accoglimento del ricorso, poiché anche applicando il criterio sostenuto dall’Agenzia l’avviso risultava tardivo.
Applicazione al caso concreto
La Corte ha rilevato che, anche facendo decorrere il termine dal 16 luglio 2005, indicato come momento successivo all’anno dell’alienazione, alla data di notifica dell’avviso, avvenuta il 13 ottobre 2008, il triennio era già trascorso.
Di conseguenza, l’Ufficio aveva esercitato il potere di recupero oltre il termine previsto dalla legge e l’annullamento dell’avviso doveva essere confermato.
Esito del giudizio e spese
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso.
Non è stata disposta la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali, poiché la contribuente intimata non si era costituita nel giudizio di cassazione.
La sentenza è stata depositata in cancelleria il 23 novembre 2017.
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