Ordinanza del 22/11/2017 n. 1826 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo - Istanza di sospensione in pendenza di ricorso in cassazione - Sentenza di rigetto dell'originario ricorso - Sentenza dichiarativa - È tale - Inammissibilità dell'istanza cautelativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da una società per sospendere, ai sensi dell’art. 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l’esecutività della propria sentenza d’appello, impugnata per cassazione. La sentenza, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP per il 2008, ha natura dichiarativa e si sostituisce immediatamente a quella di primo grado; la sua sospensione non modificherebbe l’efficacia dell’atto impositivo. È quindi assente un interesse giuridico concreto ai sensi dell’art. 100 c.p.c. Il fumus boni iuris non è valutabile in questa fase, mentre il grave e irreparabile danno non può fondare la sospensione di una pronuncia non suscettibile di esecuzione in senso utile. Nessuna statuizione sulle spese.
Inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza d’appello tributaria in pendenza di ricorso per cassazione
Inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza d’appello tributaria
La Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza del 20 novembre 2017, ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione proposta da una società contribuente contro una propria sentenza d’appello, impugnata nel frattempo con ricorso per cassazione. La decisione riguarda la sospensione cautelare dell’efficacia della pronuncia resa in una controversia relativa a un avviso di accertamento fiscale.
Vicenda processuale e oggetto della controversia
Con istanza del 6 ottobre 2017, la società ha chiesto la sospensione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano del 21 luglio 2016, richiamando gli artt. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 e 373 c.p.c.; la domanda è stata correttamente ricondotta dalla Commissione all’art. 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
La sentenza oggetto dell’istanza aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione di primo grado, che aveva invece annullato l’avviso di accertamento. L’avviso riguardava IRES, IVA e IRAP relative all’anno 2008, per un debito complessivo di euro 4.606.328,22, oltre accessori. A seguito dell’attività di riscossione, alla società era stato intimato il pagamento di euro 4.631.400,48.
La società aveva documentato la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza regionale e aveva fondato la richiesta cautelare sia sul fumus boni iuris, con riferimento alle censure formulate in cassazione, sia sul periculum in mora, deducendo l’impossibilità oggettiva di sostenere il pagamento richiesto e il rischio di una procedura concorsuale a causa della propria situazione finanziaria.
Presupposti della sospensione in pendenza del ricorso per cassazione
La Commissione ha precisato che la disciplina applicabile è quella dell’art. 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo tale disposizione, la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione può essere disposta esclusivamente quando dall’esecuzione derivi un “grave e irreparabile danno”.
Il procedimento cautelare non consente invece alla Commissione di rivalutare la correttezza della precedente decisione di merito. Di conseguenza, non possono essere riesaminate le censure relative a eventuali errori procedurali o di giudizio contenute nel ricorso per cassazione.
Inapplicabilità del fumus boni iuris
La Commissione ha escluso la rilevanza del fumus boni iuris nel procedimento in esame. La valutazione delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso per cassazione comporterebbe, infatti, un riesame sommario della precedente decisione di merito da parte dello stesso giudice che l’ha pronunciata.
Un simile riesame sarebbe incompatibile con il fatto che la Commissione aveva già esercitato i propri poteri decisori attraverso una cognizione piena e ordinaria. La fase cautelare non può quindi trasformarsi in un’ulteriore istanza davanti al giudice d’appello, né può consentire una nuova valutazione, seppure sommaria, delle questioni già decise.
Il fumus boni iuris è stato pertanto ritenuto del tutto inapplicabile e non pertinente rispetto all’oggetto della domanda cautelare.
Effetti sostitutivi della sentenza d’appello
La Commissione ha esaminato la natura e gli effetti della sentenza d’appello, richiamando l’art. 336, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato.
La sentenza d’appello che decide il merito della controversia si sostituisce immediatamente alla pronuncia di primo grado, sia quando conferma sia quando riforma la decisione precedente. L’effetto sostitutivo e caducatorio non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza d’appello.
Nel caso concreto, la sentenza regionale aveva riformato la pronuncia favorevole alla contribuente e respinto il ricorso originario contro l’avviso di accertamento. La precedente decisione della Commissione tributaria provinciale non poteva quindi rivivere né continuare a produrre effetti a seguito della richiesta di sospensione.
Natura dichiarativa della sentenza e assenza di interesse
La pronuncia d’appello è stata qualificata come avente natura eminentemente dichiarativa. Essa non contiene una condanna autonomamente sospendibile, ma si risolve nell’accertamento dell’infondatezza dell’opposizione originariamente proposta dalla contribuente contro l’avviso di accertamento.
La sospensione richiesta non avrebbe modificato l’efficacia dell’atto impositivo, che sarebbe rimasto operativo anche in caso di sospensione della sentenza regionale. Venuta meno la sentenza di primo grado favorevole alla società, non sarebbe stato possibile ottenere, attraverso la sospensione della sentenza d’appello, una reviviscenza della decisione precedente o un effetto di paralisi dell’avviso di accertamento.
Per tale ragione, la società non disponeva di un apprezzabile interesse giuridico alla proposizione dell’istanza, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. L’istanza è stata quindi dichiarata inammissibile, senza necessità di procedere a una valutazione concreta del pericolo di danno grave e irreparabile dedotto dalla contribuente.
Costituzione dell’Agenzia delle entrate e spese
L’Agenzia delle entrate si è costituita il giorno stesso dell’udienza. La Commissione ha ritenuto che la costituzione fosse avvenuta oltre un termine compatibile con il principio del contraddittorio e con la possibilità per il collegio di conoscere tempestivamente l’atto.
L’opposizione dell’Agenzia è stata considerata solo nella forma orale, in quanto svolta nel corso dell’udienza e ammissibile nella fase incidentale, ma non idonea a giustificare una condanna alle spese. La Commissione ha pertanto disposto il nulla per le spese.
Dispositivo
La Commissione tributaria regionale di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione della sentenza d’appello indicata dalla società contribuente e ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese.
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