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Ordinanza

Ordinanza del 16/11/2017 n. 27269 - Corte di Cassazione

Riscossione delle Imposte - Riscossione coattiva -Spese di insinuazione al passivo nella procedura fallimentare - Carattere privilegiato- Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che l’Agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari sulla base del solo ruolo, senza previa notifica delle cartelle al curatore, salva l’ammissione con riserva in caso di contestazioni. Le spese di insinuazione al passivo, compreso l’aggio, costituiscono costi concorsuali rimborsabili, ma devono essere ammesse in via chirografaria perché non inerenti al tributo.

Ammissione al passivo dei crediti tributari e delle spese di insinuazione dell’Agente della riscossione: riconoscimento delle spese in via chirografaria, non privilegiata.

Ammissione al passivo dei crediti tributari e spese di insinuazione

La pronuncia riguarda il ricorso proposto da Equitalia Sud S.p.A. contro il decreto con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ammesso parte del credito tributario al passivo del fallimento, per l’importo di 1.404,75 euro, in parte in via chirografaria e in parte privilegiata, escludendo ulteriori voci richieste. La controversia concerne sia la prova del credito tributario sia il riconoscimento delle somme spettanti all’Agente della riscossione per l’attività di insinuazione al passivo.

Prova del credito tributario mediante ruolo

La Corte di cassazione ha accolto le censure relative alla ritenuta insufficienza del ruolo quale documento probatorio del credito.

Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l’ammissione al passivo dei crediti tributari può essere richiesta dall’Agente della riscossione sulla base del semplice ruolo. Non è necessaria, in assenza di un’espressa previsione normativa, la previa notifica delle cartelle esattoriali al curatore.

Qualora il curatore contesti il credito, l’ammissione può avvenire con riserva. La riserva deve essere sciolta secondo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, dopo la definizione dell’impugnazione eventualmente proposta davanti al giudice tributario. Il principio era già stato affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6126/2014.

Aggio e diritti di insinuazione

La Corte ha ritenuto fondata anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell’aggio e delle spese di insinuazione al passivo, definite anche “diritti di insinuazione”.

Tali somme rappresentano costi normativamente forfetizzati sostenuti dall’Agente della riscossione nell’esercizio di una funzione pubblicistica. Per questa ragione, esse hanno natura concorsuale e devono essere ammesse al passivo fallimentare.

Il riconoscimento deriva da un’applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali. La Corte considera la procedura fallimentare un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore; pertanto, sarebbe ingiustificato trattare diversamente le spese sostenute nell’ambito dell’esecuzione individuale e quelle sostenute per partecipare alla procedura concorsuale.

Natura chirografaria delle spese

Pur riconoscendo la natura concorsuale e la rimborsabilità delle spese di insinuazione, la Corte esclude che esse possano beneficiare del privilegio previsto per il tributo.

Il credito relativo alle spese deve essere ammesso in via chirografaria, poiché tali costi non sono inerenti al tributo riscosso. Il carattere privilegiato può quindi riguardare il credito tributario nei limiti previsti dalla legge, ma non si estende alle spese sostenute dall’Agente della riscossione per l’insinuazione al passivo.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Sud S.p.A., ha cassato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta a Roma il 20 gennaio 2017 e depositata in cancelleria il 16 novembre 2017.

Riferimenti giurisprudenziali e normativi

La pronuncia richiama:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 87, comma 2, e 88, comma 2;
  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17;
  • Legge fallimentare, artt. 51 e 52;
  • Cass. n. 6126/2014, sull’ammissione al passivo sulla base del solo ruolo;
  • Cass. n. 25.802/2015, Cass. n. 7.868/2014 e Cass. n. 11.230/2013, sulla natura concorsuale e chirografaria delle spese di insinuazione al passivo.

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