Ordinanza del 21/11/2017 n. 27630 - Corte di Cassazione
Contenzioso- Istruzione probatoria - Consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione del compenso - Liquidazione onorario a percentuale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’architetto D.P.R. contro la liquidazione del compenso per una consulenza tecnica d’ufficio avente a oggetto l’accertamento della tipologia e quantità dei lavori eseguiti. L’attività è qualificata come consulenza in materia di misura e contabilità dei lavori, con applicazione dell’art. 12 del D.M. 30 maggio 2002, che prevede un onorario tra un minimo e un massimo, anziché dell’art. 11, relativo all’onorario a percentuale. È ritenuta valida l’ordinanza emessa dal Giudice designato del Tribunale anziché dal Presidente, trattandosi di mera distribuzione interna degli affari. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Liquidazione del compenso del CTU per la determinazione quantitativa dei lavori eseguiti: applicazione dell’onorario variabile ex art. 12 del D.M. 30 maggio 2002 e non dell’onorario percentuale ex art. 11.
Liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio per la misura e contabilità dei lavori
La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto dall’architetto D.P.R. contro la S. Immobiliare s.r.l. in relazione alla liquidazione del compenso per una consulenza tecnica d’ufficio. L’incarico consisteva nell’accertare la tipologia e la quantità dei lavori eseguiti, previo esame dello stato dei luoghi e del contratto stipulato tra le parti, al fine di determinare il corrispettivo spettante all’impresa appaltatrice.
Provvedimento impugnato e compensi liquidati
Il giudice designato del Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata l’11 luglio 2014, aveva accolto l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso e aveva riconosciuto al consulente:
- Euro 450,00 per l’attività professionale, applicando l’art. 12 del D.M. 30 maggio 2002;
- Euro 300,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per collaboratori.
Il consulente sosteneva invece che dovesse applicarsi anche l’art. 11 del medesimo decreto ministeriale, relativo alla liquidazione dell’onorario in misura percentuale.
Validità dell’ordinanza emessa dal giudice designato
I primi due motivi di ricorso denunciavano la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poiché il provvedimento era stato emesso dal Giudice designato del Tribunale anziché dal Presidente del Tribunale, ritenuto funzionalmente competente.
La Corte di cassazione ha respinto tali censure. Secondo la Corte, la diversa individuazione del magistrato che ha adottato il provvedimento non determina un vizio di costituzione del giudice né una questione di competenza. Si tratta, invece, di una questione di distribuzione interna degli affari secondo le tabelle di organizzazione dell’ufficio giudiziario.
Ne consegue che l’ordinanza deve ritenersi valida. La Corte richiama, sul punto, i precedenti di Cass. n. 4362/2015 e Cass. 15 giugno 2012, n. 9879.
Oggetto effettivo della consulenza tecnica
Il terzo e il quarto motivo di ricorso riguardavano l’errata applicazione degli artt. 11 e 12 del D.M. 30 maggio 2002. Il ricorrente sosteneva che l’incarico comprendesse anche accertamenti ulteriori rispetto a quelli riconducibili alla misura e contabilità dei lavori, tali da giustificare l’applicazione dell’art. 11.
La Corte ha escluso tale impostazione, rilevando che l’incarico era limitato:
- all’accertamento della tipologia e della quantità dei lavori;
- all’esame dello stato dei luoghi;
- al confronto con il contratto stipulato dalle parti;
- alla determinazione quantitativa delle opere effettivamente eseguite;
- all’utilizzo del computo metrico e all’esame diretto delle opere realizzate.
L’attività non comprendeva, invece, una valutazione della corretta esecuzione delle opere secondo la regola dell’arte. Il riferimento alla “tipologia” delle opere contenuto nel quesito non modificava la natura dell’incarico, poiché tale elemento era funzionale esclusivamente alla determinazione del corrispettivo dell’impresa in relazione alla natura delle opere eseguite.
Criterio di liquidazione applicabile
La Corte ribadisce il principio secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio avente a oggetto la determinazione del costo delle opere eseguite a completamento di un appalto rientra nella materia della misura e contabilità dei lavori, non nella materia delle costruzioni edilizie.
Pertanto, per la liquidazione dell’onorario trova applicazione l’art. 12 del D.M. 30 maggio 2002, che prevede un compenso variabile tra un minimo e un massimo. Non trova invece applicazione l’art. 11 dello stesso decreto, che disciplina l’onorario a percentuale, calcolato per scaglioni e aumentabile fino al doppio in caso di particolare complessità e importanza della prestazione ai sensi dell’art. 5 della L. 8 luglio 1980, n. 319.
La Corte richiama i precedenti conformi di Cass. n. 4655/2006 e Cass. n. 9849/2010.
Esito del giudizio e conseguenze economiche
Il ricorso è stato rigettato integralmente. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla S. Immobiliare s.r.l. per il giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre:
- rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
- accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto.
Data della decisione
La decisione è stata assunta a Roma il 21 settembre 2017 e depositata in cancelleria il 21 novembre 2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 20 nov 2017Ordinanza del 20/11/2017 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Ordinanza · 22 nov 2017Ordinanza del 22/11/2017 n. 1826 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 23 nov 2017Ordinanza del 23/11/2017 n. 28006 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 24 nov 2017Ordinanza del 24/11/2017 n. 28069 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 24 nov 2017Ordinanza del 24/11/2017 n. 28067 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 24 nov 2017Ordinanza del 24/11/2017 n. 654 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →