Ordinanza del 17/11/2017 n. 27302 - Corte di Cassazione
Imposta di registro-Accertamento e controlli - Ricorso in Cassazione carente dei vizi dei canoni legali di interpretazione negoziale del giudice d'appello - Possibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza d’appello che aveva qualificato la concessione dei beni demaniali come locazione immobiliare e ritenuto legittimo il pagamento annuale dell’imposta di registro sul canone di periodo, pari a Euro 1.250.000,00, anziché sull’intero corrispettivo ventennale. L’Agenzia non ha indicato quali canoni legali di interpretazione negoziale fossero stati violati né ha censurato la logicità della motivazione. Il ricorso incidentale del Comune di Firenze è stato dichiarato assorbito; l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità per Euro 10.000,00, oltre spese generali e accessori.
Imposta di registro sulla concessione ventennale di ippodromi comunali: rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate per omessa deduzione della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
Imposta di registro sulla concessione degli ippodromi comunali
La decisione riguarda gli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro notificati al Comune di Firenze e alla società concessionaria in relazione alla concessione ventennale degli ippodromi municipali. La controversia concerneva la base temporale di calcolo dell’imposta: l’Agenzia delle Entrate sosteneva che essa dovesse essere commisurata al corrispettivo complessivo dell’intera durata ventennale del rapporto, mentre i contribuenti avevano autoliquidato l’imposta annualmente sull’importo del canone di periodo.
Ricorso dell’Agenzia delle Entrate e decisioni di merito
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi convergenti, contro la sentenza d’appello che aveva confermato l’annullamento degli avvisi deciso in primo grado. Sono state dedotte violazioni e false applicazioni del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 17, 20, 43 e 45, nonché del D.Lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c.
Secondo l’Agenzia, il giudice d’appello avrebbe erroneamente qualificato la concessione di beni demaniali, inclusi gli impianti ippici, come locazione immobiliare, ritenendo così legittimo il versamento annuale dell’imposta sull’importo del singolo canone, pari a Euro 1.250.000,00, anziché sul corrispettivo relativo a tutti i venti anni di durata del rapporto.
Limiti del sindacato di legittimità sull’interpretazione contrattuale
La Corte ha ribadito che, in materia di interpretazione del contratto, il giudizio di cassazione non può investire il risultato interpretativo in sé, poiché tale valutazione appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.
Il sindacato di legittimità può riguardare esclusivamente:
- il rispetto dei canoni legali di ermeneutica negoziale;
- la logicità della motivazione adottata dal giudice di merito.
Il ricorrente deve quindi indicare specificamente quale regola legale di interpretazione contrattuale, tra quelle previste dagli artt. 1362 e seguenti c.c., sia stata violata e in quale modo, oppure deve dimostrare che l’interpretazione sia stata sostenuta da argomentazioni illogiche. La Corte richiama, sul punto, Cass. 13 febbraio 2002, n. 2074; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 23 luglio 2004, n. 13839; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242.
Nel caso concreto, l’Agenzia non ha specificato quale canone ermeneutico sarebbe stato violato né ha contestato la logicità della motivazione. La censura di illogicità sarebbe stata astrattamente possibile anche ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione anteriormente applicabile ratione temporis, ma non è stata proposta.
Qualificazione del rapporto contrattuale
Il giudice d’appello, interpretando l’atto secondo la sua sostanza economica ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, aveva rilevato che il rapporto perseguiva una concreta finalità patrimoniale, consistente nello sfruttamento commerciale del compendio immobiliare per la gestione di competizioni ippiche.
Aveva inoltre valorizzato la natura essenzialmente privatistica della relazione negoziale, desunta anche dalla previsione di un’eguale facoltà di recesso in favore di entrambe le parti. Tali elementi avevano condotto a qualificare il rapporto come locazione immobiliare, nonostante la natura demaniale dei beni oggetto della concessione.
La Corte di cassazione ha ritenuto non adeguatamente censurata tale qualificazione e, pertanto, l’ha considerata ormai intatta ai fini della decisione.
Modalità di assolvimento dell’imposta di registro
Una volta confermata la qualificazione locatizia del rapporto, la Corte ha ritenuto applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 17, comma 3. Tale disposizione consente l’assolvimento annuale dell’imposta di registro sull’ammontare del canone relativo al periodo di riferimento.
La soluzione è stata considerata coerente con la specifica disciplina pattizia del rapporto, caratterizzato da una “stabilità precaria” e dalla facoltà bilaterale di recesso anticipato. Il pagamento iniziale dell’imposta calcolata sull’intero canone dovuto per i venti anni sarebbe risultato incoerente con la possibilità che il rapporto cessasse prima della scadenza naturale per effetto del recesso di una delle parti.
Recesso anticipato e ricorso incidentale
Nelle more del giudizio d’appello, l’ente ha esercitato il recesso anticipato. Tale circostanza ha indotto il Comune di Firenze a proporre ricorso incidentale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Comune ha dedotto che il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta, in violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., e avrebbe omesso qualsiasi motivazione al riguardo. Il ricorso incidentale è stato tuttavia dichiarato assorbito, poiché il rigetto del ricorso principale ha determinato la definitiva caducazione del titolo impositivo.
Decisione e spese processuali
La Corte di cassazione ha disposto quanto segue:
- rigetto del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate;
- assorbimento del ricorso incidentale del Comune di Firenze;
- definitiva caducazione del titolo impositivo;
- condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Firenze, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
L’Agenzia delle Entrate, provvedendo alla prenotazione a debito, non è stata tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo i precedenti richiamati dalla Corte.
La decisione è stata assunta a Roma l’8 novembre 2017 e depositata in cancelleria il 17 novembre 2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 17 nov 2017Ordinanza del 17/11/2017 n. 27376 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 16 nov 2017Ordinanza del 16/11/2017 n. 27269 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 nov 2017Ordinanza del 15/11/2017 n. 27054 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 nov 2017Ordinanza del 15/11/2017 n. 27068 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 nov 2017Ordinanza del 15/11/2017 n. 27071 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 nov 2017Ordinanza del 15/11/2017 n. 27075 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →