Cassazione Civile, Ordinanza n. 29148/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e dell'impegno della ricorrente a rinunciare al ricorso; ne ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il principio richiamato in ordinanza.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 in materia di IRPEF, IRAP e IVA, fondato su accertamenti bancari relativi a conti correnti intestati alla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria comunicando di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, accolta dall'Agenzia delle entrate, e di essersi impegnata a rinunciare al ricorso.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo per indicare il deposito della memoria nel procedimento camerale di cassazione.
IRPEF
imposta oggetto dell'avviso di accertamento.
IRAP
imposta oggetto dell'avviso di accertamento.
IVA
imposta oggetto dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente comunica in cassazione l'avvenuta definizione agevolata della controversia e l'impegno a rinunciare al ricorso, il giudizio va dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per iniziativa della parte ricorrente, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
- La declaratoria di estinzione assorbe l'esame dei motivi di ricorso e non richiede una decisione nel merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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