Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2445

Regolamento delegato (UE) 2023/2445 della Commissione, del 28 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione ai fini del programma per il mercato unico

Normativa europea32023R2445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato istituisce un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma per il mercato unico, integrando il regolamento (UE) 2021/690 con un elenco di indicatori di secondo livello. L’obiettivo è consentire alla Commissione di misurare in modo più completo realizzazioni, risultati e impatti del programma, oltre agli indicatori essenziali già previsti dall’allegato IV del regolamento di base. Sono inoltre previsti obblighi di raccolta e comunicazione dei dati da parte dei beneficiari dei fondi dell’Unione, con attenzione alla proporzionalità e alla riduzione degli oneri amministrativi.

Istituzione del quadro di sorveglianza e valutazione del programma per il mercato unico mediante indicatori supplementari di output, risultato e impatto.

Ambito di applicazione

Si applica alla sorveglianza e alla valutazione del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690, per il periodo di programmazione 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027. Riguarda la Commissione europea, che utilizza gli indicatori per misurare realizzazioni, risultati e impatti del programma ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento di base, nonché i destinatari dei fondi dell’Unione e, per il solo pilastro "Alimenti", le amministrazioni nazionali tramite l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale. Non introduce un regime materiale autonomo del mercato interno, ma disciplina esclusivamente il sistema di monitoraggio e reporting; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Regolamento delegato (UE) 2023/2445: quadro di sorveglianza e valutazione del programma per il mercato unico

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/690, che istituisce il programma per il mercato unico per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2027, predisponendo un quadro più articolato di sorveglianza e valutazione. La finalità è consentire alla Commissione una misurazione più completa delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti del programma, oltre gli indicatori essenziali già previsti dal regolamento di base.

Finalità e base giuridica

Il testo si fonda sull’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/690 e si collega agli obblighi di sorveglianza e valutazione previsti dagli articoli 17 e 18 di tale atto. I considerando chiariscono che gli indicatori dell’allegato IV del regolamento di base sono adeguati per la sorveglianza annuale della performance, ma non sufficienti per una valutazione esaustiva delle attività e dei risultati del programma; da qui la necessità di indicatori supplementari.

Struttura del sistema di indicatori

L’articolo 1 conferma l’uso degli indicatori essenziali già esistenti del regolamento (UE) 2021/690, denominati OP 1-OP 8, RES 1-RES 6 e IMP 1, e aggiunge un insieme di indicatori di secondo livello contenuti nell’allegato. Tali indicatori sono raggruppati per area tematica e coprono output, risultati e, per alcune componenti, impatti. Il sistema è concepito per fornire una lettura più dettagliata dell’attuazione del programma nelle sue principali linee di intervento.

Raccolta dei dati, reporting e oneri amministrativi

La Commissione utilizza dati raccolti da fonti interne e dati comunicati dai destinatari dei fondi dell’Unione o dagli Stati membri. I destinatari devono fornire i dati su base annuale, se disponibili; le informazioni possono confluire in schede di monitoraggio annuali per ciascuna azione, elaborate sulla base delle relazioni di progetto e di dati supplementari provenienti da uno strumento di comunicazione. I considerando sottolineano espressamente che gli obblighi di rendicontazione devono restare proporzionati e mirati a minimizzare gli oneri amministrativi.

Specificità del pilastro "Alimenti"

Per il solo pilastro "Alimenti", la raccolta dei risultati avviene tramite le amministrazioni nazionali attraverso l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale. Il regolamento distingue quindi questa componente del programma rispetto alle altre, prevedendo un canale specifico di acquisizione dei dati.

Principali aree tematiche coperte dagli indicatori

Gli indicatori di secondo livello coprono, in primo luogo, aspetti trasversali di coordinamento interno e gestione, come formazione intersettoriale, appalti congiunti, progetti informatici comuni, spostamenti di bilancio tra direzioni generali e risparmi di scala nelle attività amministrative, informatiche e di comunicazione. Sono inoltre previsti indicatori di soddisfazione e di efficacia per tali attività comuni.

Nell’ambito dell’"obiettivo 1" relativo a un mercato unico più efficace, gli indicatori riguardano l’IMI, la cooperazione amministrativa, gli effetti delle decisioni antitrust e in materia di cartelli, la spesa per aiuti di Stato rientrante nel regolamento (UE) n. 651/2014, i servizi di assistenza per i cittadini e gli scambi complessivi nel sistema IMI.

Per l’"obiettivo 2" dedicato al sostegno alle PMI, il regolamento misura il numero di PMI finanziate, i progressi in competitività, sostenibilità, digitalizzazione e innovazione dei processi, il miglioramento delle competenze, la neutralità climatica o la riduzione dell’impronta di carbonio, l’onere regolamentare delle amministrazioni pubbliche e l’utilizzo degli strumenti digitali del programma.

Per l’"obiettivo 3" sulle norme europee efficaci, gli indicatori toccano gli IFRS, l’elaborazione degli ESRS da parte dell’EFRAG, in coerenza con la direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità, e l’attività del PIOB.

L’"obiettivo 4" sulla protezione dei consumatori comprende azioni congiunte sulla sicurezza dei prodotti, formazione, eventi e comunicazione in materia di politica dei consumatori, rapporti istituzionali, attività della rete dei centri europei dei consumatori, sistema Safety Gate, organismi di risoluzione alternativa delle controversie e presenza sui social media dei beneficiari.

L’"obiettivo 5" sulla sicurezza alimentare include prove interlaboratorio e comparative, formazione specializzata e un indicatore di impatto legato alla tempestiva trasmissione all’EMA dei dati sui medicinali veterinari antimicrobici.

Infine, l’"obiettivo 6" relativo alle statistiche europee copre copertura statistica, usabilità del sito Eurostat, formazione ESTP, accessi alla banca dati di Eurostat, tempestività delle statistiche, pubblicazione di dati sperimentali, fiducia degli utenti, accordi amministrativi, progetti di ricerca con accesso ai microdati e impatto sui social media.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione

L’articolo 1 stabilisce che, per la sorveglianza e la valutazione del programma per il mercato unico ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/690, devono essere utilizzati gli indicatori elencati nel regolamento delegato. Gli indicatori di performance essenziali già previsti dall’allegato IV del regolamento di base restano in uso e sono denominati OP 1-OP 8, RES 1-RES 6 e IMP 1. Il regolamento aggiunge indicatori di secondo livello, dettagliati nell’allegato, per misurare output, risultati e impatti delle diverse componenti del programma.

Raccolta dei dati e obblighi dei beneficiari

I dati utilizzati dalla Commissione per misurare gli indicatori sono raccolti da fonti interne alla Commissione e dai dati comunicati dai destinatari dei fondi dell’Unione o dagli Stati membri. I destinatari dei fondi forniscono i dati su base annuale, quando disponibili. Le informazioni possono essere sintetizzate in schede di monitoraggio annuali per ciascuna azione, compilate sulla base delle relazioni di progetto e di dati supplementari provenienti da uno strumento di comunicazione. Gli obblighi di rendicontazione devono essere proporzionati e tali da minimizzare gli oneri amministrativi.

Pilastro "Alimenti"

Per il solo pilastro "Alimenti", i risultati sono ottenuti tramite le amministrazioni nazionali attraverso l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale. Ciò introduce una modalità specifica di raccolta dei dati per questa componente del programma.

Indicatori di concezione e di coordinamento intersettoriale

L’allegato include indicatori relativi a formazione intersettoriale, appalti congiunti, sviluppo di progetti informatici comuni, spostamenti di stanziamenti tra DG e risparmi di scala nelle attività amministrative, informatiche e di comunicazione, nonché indicatori di soddisfazione e di efficacia delle azioni congiunte.

Obiettivo 1: mercato unico più efficace

Sono previsti indicatori su IMI e cooperazione amministrativa, oltre a indicatori di risultato relativi ai vantaggi per i clienti da interventi antitrust e cartellistici, alla spesa per aiuti di Stato rientrante nel regolamento (UE) n. 651/2014, all’uso dei servizi "La tua Europa - Consulenza", agli scambi nel sistema IMI e al numero di autorità competenti che lo utilizzano.

Obiettivo 2: sostegno alle PMI

Gli indicatori misurano il numero di PMI beneficiarie di finanziamenti di terzi per progetti di competitività, sostenibilità, digitalizzazione e innovazione dei processi, la soddisfazione dei clienti dei servizi faro di sostegno alle PMI, i progressi in transizione verde e digitalizzazione, il miglioramento delle competenze imprenditoriali e digitali, la percentuale di imprese che raggiungono la neutralità climatica o una riduzione netta dell’impronta di carbonio, l’onere regolamentare delle amministrazioni pubbliche e il numero di utenti dei servizi e strumenti digitali del programma.

Obiettivo 3: norme europee efficaci

Gli indicatori di risultato riguardano il numero di paesi che utilizzano gli IFRS, lo sviluppo e la copertura dei progetti di principi europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS) elaborati dall’EFRAG, in linea con la direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità, e la pubblicazione di questioni di interesse pubblico da parte del Public Interest Oversight Board (PIOB).

Obiettivo 4: protezione dei consumatori

Gli indicatori coprono le azioni congiunte sulla sicurezza dei prodotti (CASP), le formazioni del programma Consumer Law Ready e consumerPro, la partecipazione a eventi di comunicazione sulla politica dei consumatori, i comunicati stampa e gli eventi organizzati dai beneficiari, gli incontri istituzionali con commissari, eurodeputati e altri organi dell’Unione, nonché i risultati delle richieste alla rete dei centri europei dei consumatori, le segnalazioni su Safety Gate, gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie sostenuti e i follower sui social media dei beneficiari.

Obiettivo 5: sicurezza alimentare

Sono previsti indicatori sul numero di prove valutative interlaboratorio e comparative organizzate dai laboratori di riferimento dell’UE, sulla soddisfazione dei partecipanti alla formazione "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" e, come indicatore di impatto, sul numero di Stati membri finanziati che hanno raccolto e comunicato tempestivamente all’EMA i dati sulle vendite e sull’impiego di medicinali veterinari antimicrobici.

Obiettivo 6: statistiche europee

Gli indicatori riguardano la copertura statistica, la facilità d’uso del sito Eurostat, la partecipazione ai corsi ESTP su fonti e metodi innovativi, la frequenza di accesso alla banca dati di riferimento di Eurostat, la tempestività delle statistiche, la pubblicazione di nuovi set di dati sperimentali, la fiducia degli utenti, gli accordi amministrativi con i partner principali, i progetti di ricerca con accesso ai microdati e il numero di follower e l’interazione sui social media di Eurostat.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercato internomonitoraggio e valutazioneaiuti di Statopolitica per le pmistatistiche europee

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.