Regolamento (UE) 2023/1565
Regolamento (UE) 2023/1565 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo puntuale il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo. L’intervento recepisce nell’ordinamento UE la decisione (PESC) 2023/1568, ampliando i criteri per la designazione di soggetti sottoposti a misure restrittive. In particolare, viene esteso il perimetro dei destinatari delle sanzioni a chi fornisce sostegno a persone, entità od organismi responsabili del conflitto armato, dell’instabilità o dell’insicurezza nella RDC. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive relative alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, con ampliamento del criterio di designazione per i soggetti che sostengono il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica democratica del Congo previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005, con impatto sugli operatori economici degli Stati membri tenuti ad applicare uniformemente le sanzioni. La modifica riguarda il criterio di inserimento negli elenchi autonomi UE di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno a persone, entità od organismi responsabili di sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC. Non introduce limitazioni territoriali ulteriori rispetto al quadro sanzionatorio UE già vigente, né disciplina autonomamente esclusioni specifiche.
Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo
Il regolamento interviene in modo mirato sul quadro sanzionatorio dell’Unione già predisposto per la situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il suo scopo è allineare il regolamento (CE) n. 1183/2005 alla decisione (PESC) 2023/1568, adottata il 28 luglio 2023, alla luce della gravità della situazione nel Paese e dell’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme delle misure restrittive in tutta l’Unione.
Contesto e ratio dell’intervento
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 attua la decisione 2010/788/PESC e prevede misure specifiche contro le persone che violano l’embargo sulle armi riguardante la RDC, incluso il congelamento dei beni. La modifica del 2023 amplia i criteri degli elenchi autonomi dell’Unione per consentire misure restrittive mirate nei confronti di soggetti che contribuiscono, anche indirettamente, a sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC.
Modifica del criterio sostanziale di inserimento negli elenchi
La novità normativa consiste nella sostituzione della lettera d) dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005. Il nuovo testo comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono sostegno a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC.
Effetti pratici per gli operatori e gli Stati membri
La modifica rafforza il perimetro soggettivo delle misure restrittive, con possibili conseguenze in termini di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti dei soggetti designati. Il regolamento richiama espressamente la necessità di applicazione uniforme da parte degli operatori economici degli Stati membri, confermando il carattere direttamente applicabile dell’atto e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non prevede periodi transitori né disposizioni ulteriori rispetto alla modifica puntuale del regime sanzionatorio esistente.
Disposizioni principali
Aggiornamento del criterio di designazione
All’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera d) è sostituita. Il nuovo criterio consente di includere negli elenchi UE le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono sostegno a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella Repubblica democratica del Congo.
Finalità di attuazione della decisione PESC
Il regolamento dà attuazione a livello dell’Unione alla decisione (PESC) 2023/1568 del Consiglio, adottata il 28 luglio 2023, per garantire un’applicazione uniforme delle misure restrittive da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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