Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1589

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1589 della Commissione del 27 luglio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Alcachofa de Tudela» (IGP)]

Normativa europea32023R1589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Alcachofa de Tudela". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, ha pubblicato la richiesta di modifica e, non essendo pervenute opposizioni, ha proceduto all’approvazione. L’atto si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della IGP "Alcachofa de Tudela".

Ambito di applicazione

Si applica al nome protetto "Alcachofa de Tudela", registrato come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda l'approvazione, da parte della Commissione europea, di una modifica del disciplinare proposta dalla Spagna; produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Non contiene esclusioni specifiche, ma opera nel quadro della procedura UE per le modifiche non minori dei disciplinari delle DOP/IGP.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Alcachofa de Tudela"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1589 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione protetta "Alcachofa de Tudela". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna per modificare il disciplinare della IGP "Alcachofa de Tudela", registrata in origine con il regolamento (CE) n. 1971/2001. Il considerando richiama espressamente l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina l’esame delle domande di modifica.

Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Il testo precisa inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Alcachofa de Tudela" (IGP). Non sono riportati nel regolamento i dettagli materiali della modifica, rinviandosi al disciplinare pubblicato.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Alcachofa de Tudela" (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti procedurali dell’approvazione

La Commissione ha esaminato la domanda spagnola di modifica del disciplinare. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàmercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.