Regolamento (UE) 2023/1588
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1588 della Commissione del 27 luglio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla DOP "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Croazia e, non essendo state presentate opposizioni, ha proceduto all’approvazione della modifica pubblicata in precedenza nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje".
Ambito di applicazione
Si applica alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje", registrata nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’effetto giuridico riguarda tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile. Non introduce un nuovo regime di registrazione, ma approva una variazione del disciplinare già esistente per tale DOP.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1588 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche ai disciplinari già registrati.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Croazia relativa alla modifica del disciplinare della DOP, già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1413. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Considerato che non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione ha potuto approvare la modifica.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 si limita ad approvare la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale per il nome "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje" (DOP). Il regolamento non dettaglia nel testo riportato il contenuto materiale della modifica, ma ne conferma la validità a livello unionale.
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il provvedimento si fonda sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato la domanda della Croazia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), poiché trattavasi di modifica non minore. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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