Regolamento (UE) 2023/1569
Regolamento (UE) 2023/1569 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il quadro sanzionatorio dell’Unione relativo ad Haiti, modificando il regolamento (UE) 2022/2309 per recepire la decisione (PESC) 2023/1574. Introduce un elenco autonomo UE (allegato I bis) e amplia le misure restrittive includendo congelamento dei beni, divieto di messa a disposizione di fondi e restrizioni su assistenza tecnica e finanziaria. Prevede inoltre deroghe specifiche, incluse quella umanitaria, e disciplina il ruolo del Consiglio nella formazione e revisione degli elenchi.
Modifica il regolamento (UE) 2022/2309 sulle misure restrittive nei confronti di Haiti, introducendo criteri autonomi UE per nuove designazioni, nuove misure di congelamento e ulteriori deroghe umanitarie e operative.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I o nel nuovo allegato I bis del regolamento (UE) 2022/2309, nonché agli operatori economici, alle autorità competenti degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e all’alto rappresentante. Riguarda fondi e risorse economiche situati nella giurisdizione degli Stati membri, il finanziamento e l’assistenza relativi ad attività militari, i flussi finanziari e le attività che minacciano la pace, la sicurezza, la stabilità, la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti di Haiti
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2022/2309 per adeguare il quadro restrittivo dell’Unione alla decisione (PESC) 2023/1574. La finalità è rafforzare l’efficacia delle misure contro soggetti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti, assicurando al contempo un’applicazione uniforme da parte degli operatori economici degli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento del 25 novembre 2022 aveva già imposto il congelamento di fondi e risorse economiche di taluni soggetti designati dal Consiglio di sicurezza ONU o dal competente comitato sanzioni, in ragione del coinvolgimento in violenze di bande, attività criminali, violazioni dei diritti umani o azioni destabilizzanti per Haiti e la regione. La nuova disciplina introduce criteri complementari per designazioni autonome dell’Unione e amplia il novero delle misure restrittive, includendo anche deroghe umanitarie specifiche in linea con la risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure si applicano alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I o nel nuovo allegato I bis. Il regolamento incide su fondi e risorse economiche nella giurisdizione degli Stati membri e su operazioni connesse ad attività militari, trasferimenti di armi, assistenza tecnica e finanziaria, nonché su condotte che compromettono la sicurezza, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani ad Haiti.
Divieti principali
L’articolo 2 vieta di fornire assistenza tecnica in relazione ad attività militari e alla catena di fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armamenti e materiale connesso, direttamente o indirettamente, ai soggetti elencati negli allegati. È altresì vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresa l’assicurazione dei crediti all’esportazione, l’assicurazione e la riassicurazione, per vendite, trasferimenti, esportazioni o relativa assistenza tecnica.
L’articolo 3 prevede il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati, nonché il divieto generale di metterli a disposizione, direttamente o indirettamente.
Nuovo elenco autonomo UE: allegato I bis
L’articolo 4 bis introduce i criteri di designazione per l’allegato I bis, stabilendo che il Consiglio può includervi soggetti responsabili, complici o coinvolti in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti. Le ipotesi comprendono il supporto a gruppi armati e reti criminali, il traffico di armi e i relativi flussi finanziari illeciti, il sostegno a soggetti designati, le violazioni dell’embargo sulle armi, gravi violazioni dei diritti umani, la violenza sessuale e di genere, l’ostruzione degli aiuti umanitari e gli attacchi contro delegazioni UE o missioni diplomatiche. Sono inoltre ricompresi i soggetti che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto mediante gravi illeciti finanziari o esportazione non autorizzata di capitali, nonché i soggetti associati a tali designati.
Gestione degli elenchi e garanzie procedurali
L’articolo 16 distingue chiaramente tra allegato I, collegato alle designazioni ONU e gestito sulla base della motivazione fornita dal Consiglio di sicurezza o dal comitato sanzioni, e allegato I bis, che è stabilito e modificato dal Consiglio. Il Consiglio deve comunicare la decisione all’interessato, direttamente se noto l’indirizzo o mediante pubblicazione di un avviso, consentendo la presentazione di osservazioni. In caso di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco dell’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
Deroghe al congelamento e alle restrizioni
L’articolo 6 consente autorizzazioni per esigenze di base, spese legali, costi di gestione o custodia dei fondi congelati. Per i soggetti dell’allegato I, l’autorizzazione per esigenze di base richiede che il comitato sanzioni non esprima parere negativo entro cinque giorni lavorativi dalla notifica; per le spese straordinarie è necessaria l’approvazione del comitato. Per l’allegato I bis, in caso di spese straordinarie, lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione almeno due settimane prima del rilascio.
L’articolo 6 bis prevede una deroga specifica per lo svincolo o la messa a disposizione di fondi necessari alla fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o ad altre attività per bisogni umani fondamentali, limitatamente ai soggetti dell’allegato I bis. L’articolo 6 ter consente deroghe per pagamenti tramite conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se destinati a fini ufficiali.
L’articolo 7 disciplina le deroghe per soddisfare crediti derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, o da vincoli preesistenti, purché i fondi siano usati esclusivamente per tali pagamenti, non vadano a beneficio di soggetti sanzionati e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Per i soggetti dell’allegato I è richiesto anche il previo avviso al comitato sanzioni.
L’articolo 8 consente deroghe per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco. Per tali autorizzazioni, l’autorità competente deve accertare che i fondi siano usati per il pagamento dovuto e che il pagamento non violi il divieto di messa a disposizione di fondi. Per i soggetti dell’allegato I è imposto un preavviso di dieci giorni lavorativi al comitato sanzioni.
Pagamenti su conti congelati
L’articolo 9 chiarisce che possono essere accreditati sui conti congelati interessi o altri profitti, pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni preesistenti e pagamenti dovuti ai soggetti dell’allegato I bis in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché restino congelati ai sensi dell’articolo 3.
Obblighi di comunicazione dei soggetti designati
L’articolo 11 impone ai soggetti inseriti negli allegati I e I bis di comunicare alle autorità competenti dello Stato membro interessato le informazioni sui fondi e sulle risorse economiche situati nella giurisdizione di uno Stato membro, rispettivamente entro il 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dall’inserimento nell’allegato I, e entro il 9 settembre 2023 o entro sei settimane dall’inserimento nell’allegato I bis. I soggetti designati devono collaborare con l’autorità competente nella verifica delle informazioni. Lo Stato membro deve poi trasmettere tali informazioni alla Commissione entro due settimane.
È prevista una clausola transitoria: l’obbligo di cui alla lettera a bis non si applica fino al 2 settembre 2023 per i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che già prevedeva, prima del 1° agosto 2023, un obbligo analogo di comunicazione nel diritto nazionale.
Trattamento dei dati personali e strumenti UE di pubblicazione
L’articolo 18 conferma che Consiglio, Commissione e alto rappresentante trattano i dati personali necessari all’esecuzione del regolamento. Il Consiglio prepara e introduce modifiche agli allegati I e I bis; l’alto rappresentante prepara le modifiche dei medesimi allegati; la Commissione inserisce il contenuto degli allegati nell’elenco elettronico consolidato delle persone e entità oggetto di sanzioni finanziarie e nella mappa interattiva delle sanzioni, oltre a trattare le informazioni sull’impatto delle misure, come il valore dei fondi congelati e le autorizzazioni concesse.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato al regolamento inserisce il nuovo allegato I bis nel corpo del regolamento (UE) 2022/2309.
Disposizioni principali
Introduzione del nuovo allegato I bis e criteri di designazione UE
L’articolo 4 bis stabilisce i criteri per l’inserimento nell’allegato I bis, che contiene persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati autonomamente dal Consiglio. Le designazioni riguardano soggetti responsabili, complici o coinvolti in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, inclusi supporto ad attività criminali e violente di gruppi armati, traffico illecito di armi, finanziamento di soggetti designati, violazioni dell’embargo sulle armi, gravi violazioni dei diritti umani, violenza sessuale e di genere, ostruzione degli aiuti umanitari e attacchi a delegazioni UE o missioni diplomatiche; sono inclusi anche soggetti che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto mediante gravi illeciti finanziari o esportazione non autorizzata di capitali, nonché i soggetti associati a tali persone o entità.
Divieto di assistenza tecnica e di finanziamenti relativi ad attività militari
L’articolo 2 vieta di fornire assistenza tecnica in relazione ad attività militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di armamenti e materiale connesso a qualsiasi soggetto inserito nell’allegato I o nell’allegato I bis. È vietato anche fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, inclusi sovvenzioni, prestiti, assicurazione dei crediti all’esportazione, assicurazione e riassicurazione, per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la relativa assistenza tecnica.
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 3 dispone il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone, entità e organismi elencati negli allegati I e I bis. È inoltre vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a favore dei medesimi soggetti.
Gestione degli elenchi e ruolo del Consiglio
L’articolo 16 prevede che, quando il Consiglio di sicurezza ONU o il comitato sanzioni designano un soggetto con motivazione, il Consiglio lo inserisce nell’allegato I. Il Consiglio stabilisce e modifica l’elenco dell’allegato I bis. È prevista la comunicazione al soggetto interessato, il diritto di presentare osservazioni, il riesame in caso di nuove prove sostanziali e la revisione periodica dell’allegato I almeno ogni dodici mesi.
Deroghe umanitarie e per esigenze di base
L’articolo 6 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, onorari e spese legali, o spese di gestione/custodia dei fondi, con limiti procedurali diversi per i soggetti dell’allegato I e dell’allegato I bis. L’articolo 6 bis introduce una deroga specifica per l’assistenza umanitaria o altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali nei confronti dei soggetti dell’allegato I bis. L’articolo 6 ter consente pagamenti verso o da conti di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se destinati a fini ufficiali.
Deroghe per decisioni giudiziarie, obbligazioni preesistenti e pagamenti dovuti
L’articolo 7 consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi per soddisfare crediti garantiti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali o da vincoli preesistenti, a condizione che non si favorisca un soggetto sanzionato e che non vi sia contrasto con l’ordine pubblico dello Stato membro. L’articolo 8 consente deroghe per pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi o obbligazioni sorte prima dell’inserimento in elenco, con specifiche condizioni e obbligo di preavviso di dieci giorni lavorativi al comitato sanzioni per i soggetti dell’allegato I.
Regime dei conti congelati e accrediti consentiti
L’articolo 9, paragrafo 2, chiarisce che il divieto di messa a disposizione non si applica all’accredito sui conti congelati di interessi o altri profitti, di pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni anteriori all’inserimento in elenco, e dei pagamenti dovuti a soggetti dell’allegato I bis in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, purché tali importi restino congelati.
Obblighi di comunicazione e cooperazione delle persone/listati
L’articolo 11 impone ai soggetti elencati negli allegati I e I bis di comunicare alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri le informazioni sui fondi e sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro di loro appartenenza, possesso, detenzione o controllo entro il 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dall’inserimento in allegato I, e entro il 9 settembre 2023 o sei settimane dall’inserimento in allegato I bis. È previsto l’obbligo di collaborazione con l’autorità competente e l’obbligo dello Stato membro di informare la Commissione entro due settimane. Per alcuni Stati membri con analogo obbligo nazionale, l’obbligo relativo all’allegato I bis non si applica fino al 2 settembre 2023.
Informazioni e notifiche alle istituzioni UE e al comitato sanzioni
Gli articoli 5, 13 e 14 sono adattati per coordinare le comunicazioni e la trasmissione di informazioni tra autorità nazionali, Commissione, comitato sanzioni e Consiglio, includendo le autorizzazioni rilasciate e i fondi congelati ai sensi dell’articolo 3 e delle deroghe previste dagli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7 e 8.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 18 stabilisce che Consiglio, Commissione e alto rappresentante trattano i dati personali necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti, inclusa la preparazione e l’aggiornamento degli allegati I e I bis e l’inserimento nel repertorio elettronico consolidato e nella mappa interattiva delle sanzioni. È consentito trattare dati relativi a reati, condanne e misure di sicurezza solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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