Cassazione Penale, Sentenza n. 27875/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati per i reati indicati negli artt. 390 e 416-bis, comma 1, c.p. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella ricostruzione dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 (si osservava che l'aiuto a Gallace derivava da rapporto di parentela e mancava il dolo intenzionale e la funzionalizzazione dell'attività all'associazione); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo trascorso (nov-dic 2020), all'assenza di condotte devianti successive, al trasferimento a Torino e all'avvio di un'attività imprenditoriale.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il Tribunale ha valutato correttamente elementi indiziari della consapevolezza e della funzionalità dell'aiuto all'organizzazione (parentela con Gallace, commenti sul titolo esecutivo di carcerazione, cautele comunicative e uso di "criptotelefono", ruolo e attivismo di Gallace durante la latitanza). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: essendo trascorsi oltre quattro anni senza evidenze di ulteriori condotte pericolose, la presunzione relativa di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. deve essere esplicitamente valutata alla luce della riforma (legge 16/04/2015 n.47) e della giurisprudenza costituzionalmente orientata; non essendo indicati elementi attuali che giustifichino la persistenza della pericolosità, l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e la vicenda è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante alla luce di elementi indiziari di consapevolezza e funzionalizzazione dell'aiuto all'organizzazione mafiosa (parentela con il referente, comunicazioni caute e uso di 'criptotelefono', commenti sul titolo esecutivo, ruolo di Gallace durante la latitanza).
art. 390 cod. pen.
Reato contestato nell'imputazione provvisoria; non è centrale nella motivazione distributiva del provvedimento impugnato rispetto alle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La norma prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati, ma tale presunzione deve essere bilanciata con il tempo intercorso e l'assenza di condotte successive; il giudice deve motivare espressamente sulla persistenza della pericolosità.
legge 16 aprile 2015, n. 47
La riforma impone una lettura costituzionalmente orientata della presunzione di pericolosità, richiedendo che il decorso del tempo e l'assenza di attività deviante siano considerati nella valutazione delle esigenze cautelari.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza e il rinvio del provvedimento al tribunale competente per nuovo giudizio in sede di annullamento dell'ordinanza.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021)
Principi giurisprudenziali secondo cui, nella verifica delle esigenze cautelari, il giudice deve considerare il tempo trascorso e l'eventuale assenza di condotte successive come elementi che possono far venir meno la presunzione di pericolosità.
Massime di principio
- La sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, può essere desunta anche da elementi indiziari di conoscenza e integrazione nel circuito fiduciario (es. uso di telefoni criptati, cautele comunicative, commenti su provvedimenti giudiziari, legami personali con soggetti apicali).
- La presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è assoluta: il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di successive condotte deviate devono essere valutati esplicitamente e possono far venire meno la necessità della misura cautelare.
- Il trasferimento in altro luogo e l'avvio di un'attività lavorativa/ imprenditoriale sono elementi rilevanti per la valutazione della pericolosità attuale e devono essere considerati dal giudice cautelare.
- Anche quando vi sono indizi della partecipazione o dell'agevolazione a un'associazione mafiosa, il mantenimento della misura cautelare richiede idonea motivazione circa la persistenza di concrete esigenze cautelari nel presente.
- In caso di annullamento parziale dell'ordinanza cautelare, il giudice di rinvio deve rivalutare puntualmente le esigenze cautelari considerando i dati temporali e comportamentali successivi ai fatti.
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