Sentenza n. 2252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 05323/2023,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione. Hanno dedotto, tra l'altro, la violazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 31, 32, 33, 34 e 36 del d.P.R. 380/2001, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che le opere fossero state erroneamente valutate atomisticamente, che si trattasse di interventi edilizi minori soggetti a CILA o SCIA e non a permesso di costruire, e che, pertanto, non fosse applicabile la sanzione demolitoria. Hanno inoltre dedotto che alcune opere interne non avessero inciso su volumi, superfici o prospetti; che una veranda fosse stata demolita; che un balcone fosse rimasto conforme al manufatto oggetto di condono; che una tettoia costituisse mero elemento di arredo; che l'intervento potesse beneficiare dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004; nonché l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e insussistenza dei presupposti. Infine, hanno lamentato l'omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere conseguente alla demolizione, nelle more, di alcuni abusi. Il Comune ha eccepito che l'appello non censurasse la principale ratio decidendi della sentenza, secondo cui gli interventi ulteriori su un manufatto abusivo non sanato o condonato ne condividono l'illegittimità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto preliminarmente l'istanza di rinvio, rilevando che il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali e che la documentazione relativa alla rimozione degli abusi non era necessaria per decidere la questione della prospettata sopravvenuta carenza di interesse. L'appello è stato dichiarato inammissibile perché non ha censurato la ratio decidendi principale della sentenza di primo grado: gli interventi ulteriori strutturalmente inerenti a manufatti abusivi non sanati né condonati ne condividono l'illegittimità e devono essere rimossi fino all'eventuale sanatoria. Tale argomento era autonomamente sufficiente a sorreggere il rigetto del ricorso, sicché l'eventuale fondatezza delle censure relative al titolo edilizio, ai vincoli paesaggistici o alla qualificazione delle singole opere non avrebbe potuto condurre all'annullamento dell'ordinanza. Il Collegio ha inoltre rilevato che non erano state impugnate neppure le statuizioni secondo cui l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica richiede un'istanza di parte e non deve essere attivato d'ufficio dall'amministrazione. La demolizione nelle more di un singolo manufatto non ha inciso sulla legittimità dell'ordinanza già adottata e non ha determinato la cessazione della materia del contendere. Gli appellanti sono stati condannati alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali
Il rinvio dell'udienza non costituisce una facoltà ordinaria della parte, ma è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Invocato dagli appellanti per sostenere la qualificazione delle opere come interventi minori o di manutenzione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per la mancata impugnazione della ratio decidendi autonoma.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Invocato per ricondurre alcune opere alla manutenzione straordinaria soggetta a CILA; la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità dell'appello.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Rilevante per il potere repressivo e demolitorio degli abusi edilizi; la decisione conferma l'esito processuale senza esaminare nel merito le singole opere.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Invocato in relazione agli interventi eseguiti in area vincolata; la relativa censura non è stata esaminata perché non idonea a superare la ratio decidendi non impugnata.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Invocato dagli appellanti per sostenere l'applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato dagli appellanti in tema di conseguenze sanzionatorie degli interventi edilizi; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato dagli appellanti con riferimento alla sanabilità edilizia; la questione è rimasta non esaminata per l'inammissibilità dell'appello.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato dagli appellanti in materia di autorizzazione paesaggistica; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 149 d.lgs. 42/2004
Richiamato dagli appellanti in relazione agli interventi esenti dall'autorizzazione paesaggistica; la relativa questione non è stata esaminata.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
L'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica presuppone un procedimento ad istanza di parte; l'amministrazione non è tenuta ad attivarlo d'ufficio nell'ambito dell'attività repressiva edilizia.
Massime di principio
- È inammissibile, per carenza di interesse, l'appello che censuri soltanto alcune rationes decidendi autonome della sentenza impugnata quando ne lasci intatta un'altra, di per sé sufficiente a sorreggere il capo decisorio contestato.
- Quando un'opera abusiva non è stata sanata né condonata, gli interventi ulteriori che vi ineriscono strutturalmente ne condividono l'illegittimità e possono essere oggetto di ordine di demolizione fino all'eventuale perfezionamento della sanatoria.
- La demolizione nelle more del giudizio di uno dei manufatti interessati dall'ordine di demolizione non incide sulla legittimità dell'ordine già adottato e, di per sé, non determina la cessazione della materia del contendere.
- L'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dagli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 richiede l'attivazione di un procedimento su istanza dell'interessato; non sussiste un obbligo dell'amministrazione di procedere d'ufficio alla verifica della sanabilità paesaggistica nell'esercizio del potere repressivo.
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