Sentenza n. 172/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. 18935 del 10 aprile 2025; - ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. 18876 del 10 aprile 2025; - ove occorrer possa, degli artt. 4 e 5 del “Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Monfalcone n. 19 del 17 ottobre 2013 (“Regolamento Impianti”); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile in via Grado e diniego dell’istanza di esercizio del potere sostitutivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 10 aprile 2025 relativo alla seconda istanza di autorizzazione, presentata il 17 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2023, nonché il diniego della richiesta di esercizio del potere sostitutivo e, ove occorrente, gli artt. 4 e 5 del regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Il Comune aveva ritenuto la nuova istanza identica, sotto il profilo formale e sostanziale, a quella presentata nel 2022, già definita con precedenti provvedimenti di annullamento in autotutela e diniego. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, nel nuovo contesto derivante dalle pronunce giurisdizionali intervenute sulla disciplina comunale, che la seconda istanza presentasse modifiche tecniche dirette a ridurre l’impatto visivo ed elettromagnetico e dovesse essere esaminata autonomamente. Nel corso del giudizio, tuttavia, la società ha presentato il 9 luglio 2025 una terza istanza, con ulteriori e significative modifiche progettuali e documentali, e ha impugnato il successivo provvedimento comunale di inammissibilità di tale domanda, coltivando il relativo giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro i dinieghi del 10 aprile 2025 e contro le disposizioni regolamentari. La terza istanza è stata ritenuta oggettivamente incompatibile e sostitutiva della seconda, sia per le modifiche progettuali e documentali introdotte, sia perché entrambe le parti l’hanno considerata tale. La ricorrente, proponendo e coltivando l’impugnazione contro il diniego della terza istanza, ha manifestato per facta concludentia l’intenzione di perseguire il nuovo progetto e di abbandonare quello oggetto della seconda istanza. È quindi venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso relativo al precedente progetto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura meramente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2023
La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di autorizzazione per l’installazione dell’impianto di telefonia mobile, ma il giudizio non ne esamina il merito.
art. 2, commi 9-bis e 9-ter l. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate quale fondamento della richiesta di esercizio del potere sostitutivo, il cui diniego non è esaminato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La presentazione, nel corso del giudizio, di una nuova istanza amministrativa relativa a un progetto oggettivamente incompatibile con quello oggetto dell’impugnazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, quando la nuova domanda sia sostitutiva della precedente e il ricorrente dimostri con il proprio comportamento processuale di voler perseguire esclusivamente il nuovo progetto.
- La sostituzione della domanda amministrativa precedente può essere desunta non solo dal contenuto delle istanze, ma anche da facta concludentia, quali la proposizione e la coltivazione di un autonomo ricorso contro il provvedimento adottato sulla nuova istanza.
- La sopravvenuta carenza di interesse impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e preclude l’esame delle censure di merito rivolte contro il precedente diniego amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →