Cassazione Civile, Ordinanza n. 10325/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1995 con cui l’Ufficio ha riqualificato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, come reddito d’impresa la differenza tra i premi UNIRE percepiti e i costi accertati, recuperando Irpef, Ilor e contributo SSN. Il contribuente aveva sostenuto di svolgere attività agricola di allevamento di cavalli, in gran parte destinati alla riproduzione e alla macellazione, con partecipazione alle gare ippiche solo come attività accessoria o dilettantistica, e di aver comunque già subito ritenuta alla fonte sui premi ippici. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 29 t.u.i.r. (ratione temporis) e 2135 c.c., lamentando che la CTR non avesse verificato se l’attività agonistica fosse secondaria rispetto all’attività agricola e allo sfruttamento del terreno; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe affermato in modo apodittico la natura commerciale dell’attività; (3) violazione dell’art. 2909 c.c., per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su annualità diverse (1997-2001) in relazione alla qualificazione dell’attività del contribuente. Era stata anche presentata istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ma senza prova dell’effettivo pagamento.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l’istanza di estinzione per rottamazione-quater e l’ha respinta, perché non era stata prodotta la prova del versamento delle somme dovute; ha richiamato anche il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l’estinzione richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la documentazione dei pagamenti. Nel merito ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due, osservando che la CTR aveva motivato adeguatamente sulla base di plurimi elementi probatori: numero elevatissimo di gare ippiche, premi vinti, intestazione di fatture alla scuderia, acquisto di cavalli da corsa registrati UNIRE e imputazione di costi inerenti alla scuderia. Da tali elementi era legittimo desumere che l’attività fosse finalizzata all’agonismo ippico e quindi estranea all’attività agricola ex art. 2135 c.c., con conseguente tassazione come reddito d’impresa dei premi UNIRE al traguardo, previo abbattimento dei costi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha corretto la motivazione della CTR ex art. 384 c.p.c., precisando che il giudicato esterno non operava perché l’accertamento riguardava un presupposto di fatto variabile di anno in anno e fondato su circostanze specifiche del 1995; nelle imposte periodiche il giudicato è efficace solo per fatti a efficacia permanente o pluriennale, non per elementi suscettibili di variazione annuale. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso dell’Agenzia delle entrate. È stato inoltre disposto l’obbligo, per il ricorrente, del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
legittima la determinazione induttiva del reddito d’impresa sulla base delle risultanze di verifica, in relazione alla riqualificazione dell’attività svolta
art. 29 t.u.i.r. (ratione temporis vigente)
richiamato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità all’attività agricola dell’allevamento di animali con mangimi ottenibili dal terreno
art. 32 t.u.i.r.
norma attuale richiamata in relazione alla disciplina dell’attività agricola
art. 2135 c.c.
l’allevamento di cavalli da corsa finalizzato ad attività agonistica non è agricolo quando è autonomo rispetto allo sfruttamento del terreno e richiede competenze estranee alla vocazione agricola
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione; nel caso concreto la motivazione non è stata ritenuta apparente
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità da motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno nelle imposte periodiche non opera per fatti variabili di anno in anno; rileva solo per fatti a efficacia permanente o pluriennale
art. 384 c.p.c.
la Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata se il dispositivo è conforme a diritto
art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
disciplina la definizione agevolata dei carichi pendenti; l’estinzione del giudizio richiede il perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti
art. 1, comma 232, legge n. 197/2022
individua le modalità di pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata
art. 1, comma 235, legge n. 197/2022
richiede la dichiarazione del debitore con indicazione dei giudizi pendenti e impegno a rinunciarvi
art. 1, comma 236, legge n. 197/2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
l’estinzione non può essere dichiarata senza prova dei pagamenti
art. 1, comma 241, legge n. 197/2022
richiamato quale documento da produrre ai fini dell’estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nelle imposte periodiche il giudicato esterno ha efficacia preclusiva solo se riguarda fatti o qualificazioni a efficacia permanente o pluriennale; non si estende a presupposti di fatto suscettibili di variazione da un periodo d’imposta all’altro.
- L’allevamento di cavalli da corsa finalizzato in via prevalente all’attività agonistica della scuderia, e non allo sfruttamento agricolo del terreno, non integra attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e i relativi proventi sono qualificabili come reddito d’impresa.
- Ai fini della qualificazione fiscale dell’attività, il giudice di merito può valorizzare una pluralità di elementi indiziari convergenti, come numero delle competizioni, entità dei premi, intestazione della documentazione contabile e natura degli acquisti effettuati.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la decisione di merito si fonda su un apprezzamento congruo e logicamente coerente delle risultanze di causa.
- Nella definizione agevolata dei carichi pendenti, l’estinzione del giudizio presuppone non solo l’adesione alla procedura, ma anche il suo effettivo perfezionamento, da provarsi con la documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata o comunque delle somme dovute.
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