Sentenza n. 187/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 483/2024 DEL TRIBUNALE DI RIMINI, NOTIFICATO IN DATA 21/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 483/2024 del Tribunale di Rimini, dichiarato esecutivo e notificato al Ministero
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 483/2024 del Tribunale di Rimini. Il decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., è divenuto inoppugnabile ed è stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati l'esecutività e l'inoppugnabilità del decreto ingiuntivo nonché la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni del decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi e le spese legali liquidati dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo, prevedendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo rende il titolo inoppugnabile e idoneo a fondare l'azione di ottemperanza.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
La previa notificazione del decreto ingiuntivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio sono stati ritenuti sussistenti ai fini della proponibilità dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e divenuto inoppugnabile può costituire titolo per l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, purché sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo, comprensiva degli interessi e delle spese legali liquidati dal giudice ordinario, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
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