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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 483/2024 DEL TRIBUNALE DI RIMINI, NOTIFICATO IN DATA 21/02/2025.

Giustizia amministrativa202501346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 483/2024 del Tribunale di Rimini, dichiarato esecutivo e notificato al Ministero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 483/2024 del Tribunale di Rimini. Il decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., è divenuto inoppugnabile ed è stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati l'esecutività e l'inoppugnabilità del decreto ingiuntivo nonché la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni del decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo gli interessi e le spese legali liquidati dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo, prevedendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo rende il titolo inoppugnabile e idoneo a fondare l'azione di ottemperanza.

  • termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni

    La previa notificazione del decreto ingiuntivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio sono stati ritenuti sussistenti ai fini della proponibilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e divenuto inoppugnabile può costituire titolo per l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, purché sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo, comprensiva degli interessi e delle spese legali liquidati dal giudice ordinario, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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