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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8096/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, in sede di riesame, della misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento in determinati orari, contestando la valutazione probatoria e la motivazione dell'ordinanza. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 273 c.p.p.) per presunto travisamento della prova: sosteneva che la sua attività fosse lecita (procacciamento di affiliazioni e ricevimento di provvigioni per Replatz) e che non vi fosse rapporto con il Carelli né consapevolezza della manomissione delle slot machine; criticava la valorizzazione delle captazioni (in particolare dialoghi con "Napoli") e produceva contratto e trascrizioni. Inoltre deduceva violazione dell'art. 274 c.p.p. per carenza di motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione (la maggior parte delle evidenze risalivano al 2017-2018 e nulla nei successivi anni 2018-2021).

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo cautelare. Quanto alle censure sulla valutazione delle prove il ricorso è stato in larga parte respinto: la Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente richiamato captazioni e altri elementi indizianti che avrebbero dimostrato la consapevole partecipazione di Aloia al sodalizio illecito e che la Cassazione non può sostituirsi al giudice della cognizione nella rivalutazione del compendio investigativo. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, ritenendo carente la motivazione sull'attualità del pericolo di recidiva: il Tribunale aveva valorizzato la mera stabilità del sodalizio e la "perdurante" contestazione, senza adeguata valutazione della persistenza della condotta antigiuridica e delle condizioni personali e contestuali dell'indagato; perciò ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a vizi di motivazione e presunto travisamento della prova; la Corte osserva però che le censure sulla valutazione del significato probatorio delle captazioni sono, in larga parte, inammissibili in Cassazione, che non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito sull'apprezzamento del compendio investigativo

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di reiterazione). La Corte ribadisce che tale esigenza deve essere concreta e soprattutto attuale: il giudice deve operare una prognosi motivata sulla persistenza del periculum libertatis valutando personalità dell'imputato, modalità del fatto, e condizioni di vita; la sola stabilità della struttura associativa o la mera indicazione temporale del fatto non bastano a dimostrare l'attualità del pericolo

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione: la Corte richiama il principio secondo cui non costituisce automaticamente motivo di cassazione un presunto errore nella valutazione del 'significato' probatorio della prova, salvo che emerga un travisamento manifesto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti della materia del ricorso per cassazione: le censure devono essere formulate nei limiti previsti dalla disciplina e non possono mirare a una completa riconsiderazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice a quo

Massime di principio

  • Per mantenere una misura cautelare fondata sul pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è necessario motivare specificamente l'attualità del pericolo: non basta richiamare la stabilità dell'associazione o la genericità della contestazione temporale
  • La valutazione delle intercettazioni e del complesso probatorio rimane in larga parte di competenza del giudice di merito; la Cassazione non ammette una rinnovata e completa rivalutazione dei fatti salvo che emerga un travisamento manifesto della prova
  • Quando i fatti di reato sono cronologicamente distanti, il giudice della cautela deve approfondire l'esame prognostico sulla personalità dell'indagato e sulle sue concrete condizioni di vita per accertare la persistenza del rischio di recidiva
  • La semplice formalità dei rapporti contrattuali (es. contratti che esteriormente appaiono regolari) non esclude di per sé la rilevanza investigativa se gli elementi di fatto (captazioni, comportamenti) indicano una partecipazione consapevole all'illecito
  • In caso di carenza motivazionale sulle esigenze cautelari la Corte può annullare il provvedimento limitatamente a tale punto e rinviare per nuovo esame, senza decidere nel merito sulla misura stessa

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