Ordinanza n. 123/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “esecuzione sentenza n. -OMISSIS-. Opere abusive in loc. -OMISSIS- in catasto al foglio n. -OMISSIS-. -OMISSIS-nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- (nuda proprietaria); -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- (usufruttuaria)”, adottato dal dirigente del III Settore del Comune di -OMISSIS-; b) del provvedimento del Comune di -OMISSIS- assunto al prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il “rigetto della domanda di permesso di costruire relativa alla sanatoria del portico esistente ed ampliamento del fabbricato per abitazione realizzati in assenza di titolo edilizio in loc. -OMISSIS- in Catasto al foglio n.-OMISSIS-”; c) della nota dello stesso Comune n. -OMISSIS-, avente a oggetto la “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90”; d) della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all''accoglimento dell'istanza di sanatoria proposta dalle ricorrenti; e) dell’ordinanza comunale n. -OMISSIS-, recante la “demolizione di costruzioni abusive in loc. -OMISSIS- – Ditta -OMISSIS- +1”; f) del provvedimento del Comune di cui al protocollo n. -OMISSIS-, ordinante alle ricorrenti “il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere abusive di cui all’ordinanza n. -OMISSIS- relativamente ai manufatti abusivi specificati nella sentenza TAR Molise -OMISSIS-, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento”; g) di ogni altro provvedimento, preordinato, conseguente e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pluralità di provvedimenti comunali relativi a opere edilizie abusive, al rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria e agli ordini di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento di una serie di atti comunali concernenti opere edilizie abusive: il provvedimento relativo all'esecuzione di una precedente sentenza, il rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria, la comunicazione di avvio del procedimento, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'ordinanza di demolizione e il successivo ordine di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Presidente si è limitato a disporre incombenti istruttori preliminari sulla persistenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha esaminato nel merito gli atti impugnati né i motivi di ricorso. Rilevata l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione, ha ordinato alle parti costituite di depositare, entro il 30 settembre 2026, dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, in caso di perdurante interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. La decisione sul merito è stata espressamente riservata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e fissare per la trattazione i soli ricorsi che richiedano un'effettiva decisione nel merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del coinvolgimento delle parti nella verifica della persistente utilità della decisione e delle eventuali cause di improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dei giudizi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, riservando ogni decisione definitiva al Collegio.
- In presenza di un interesse ancora attuale alla decisione, le parti possono essere chiamate a indicare le eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di consentire una razionale organizzazione della trattazione e prevenire duplicazioni o incoerenze decisorie.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo legittima l'acquisizione di dichiarazioni aggiornate sulla persistenza dell'interesse e sulla definibilità del giudizio prima della fissazione o della trattazione nel merito.
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