Sentenza n. 170/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione: a) della nota prot. M_D -OMISSIS- notificata in data 26.09.2022 con cui è stata data comunicazione al Graduato “Aiutante” -OMISSIS- di essere stato designato per un trasferimento d'autorità presso la sede di Capo Teulada; b) del Foglio prot. n. -OMISSIS-di Reparto comando e supporti tattici “Garibaldi” di Caserta richiamato nella nota sub a) dal contenuto ignoto; c) di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso, non cognito, comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: designazione e successivo trasferimento d’autorità dalla sede di Caserta alla sede di Capo Teulada, con individuazione successiva della sede alternativa di L’Aquila
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui gli era stato comunicato il trasferimento d’autorità presso Capo Teulada, disposto dopo il rientro dalla sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi. Ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe indicato le esigenze di servizio sottese al trasferimento né bilanciato tali esigenze con la propria situazione familiare, caratterizzata dall’assistenza a una sorella con grave disabilità e dalla presenza di due figli minori affidati congiuntamente. Ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare una sede alternativa più vicina, nella Regione Campania, e che il trasferimento avrebbe avuto natura sostanzialmente sanzionatoria, in violazione della tipizzazione delle sanzioni disciplinari prevista dagli artt. 1357 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare. Il ricorrente aveva presentato memorie difensive chiedendo il riesame del provvedimento e l’assegnazione a una sede diversa. L’Amministrazione ha rappresentato la grave carenza di personale nella posizione organica di fuciliere presso Capo Teulada e la situazione di incompatibilità ambientale determinata dai reiterati comportamenti gravemente lesivi e persecutori posti in essere dal militare nei confronti dell’ex coniuge.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che il trasferimento fosse stato adottato con intento meramente afflittivo o sanzionatorio, rilevando che la Direttiva Interna di Forza Armata n. P-001 – ed. 2021 attribuisce all’Amministrazione la facoltà di valutare se mantenere nella stessa sede il personale rientrato dopo una sospensione disciplinare. Nel caso concreto, la scelta di non mantenere il militare a Caserta è stata ritenuta giustificata sia dalla gravità e reiterazione delle condotte nei confronti dell’ex coniuge, tali da determinare una situazione di incompatibilità ambientale, sia dalle esigenze organizzative della sede di destinazione, nella quale risultavano occupate soltanto 5 delle 13 posizioni organiche di fuciliere. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il trasferimento d’autorità del militare costituisce, di regola, una modalità di svolgimento del servizio sul territorio e rientra nel genus degli ordini: l’interesse del militare alla sede di servizio ha normalmente rilevanza di mero fatto e non impone una motivazione particolarmente analitica né, di regola, le garanzie partecipative dell’art. 7 l. 241/1990. Tali provvedimenti non possono tuttavia essere vessatori, discriminatori o irrazionali; nel caso concreto tali vizi sono stati esclusi. È stata inoltre valorizzata l’individuazione di una possibile sede alternativa a L’Aquila, anch’essa caratterizzata da carenza organica. Le spese sono state compensate in ragione della particolare natura della controversia.
Norme richiamate
artt. 1357 e ss. d.lgs. 66/2010
tipizzano e regolano le sanzioni disciplinari
Il ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere che il trasferimento costituisse una sanzione disciplinare atipica; il TAR ha escluso la natura afflittiva del trasferimento, riconducendolo all’esercizio della potestà organizzativa e di impiego dell’Amministrazione militare.
art. 7 l. 241/1990
particolari garanzie di partecipazione preventiva
Il TAR ha ritenuto che, trattandosi di trasferimento d’autorità qualificabile come ordine e modalità di svolgimento del servizio, non fosse normalmente necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per la trattazione telematica dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il trasferimento d’autorità del personale militare costituisce, di regola, una modalità di svolgimento del servizio sul territorio e rientra nel genus degli ordini; l’interesse del militare a prestare servizio in una sede determinata ha normalmente natura di mero interesse di fatto.
- Un trasferimento d’autorità militare non richiede, di regola, una motivazione particolarmente analitica né le garanzie partecipative preventive previste dall’art. 7 l. 241/1990, ferma restando la necessità che il provvedimento non sia vessatorio, discriminatorio o irrazionale.
- La decisione dell’Amministrazione militare di non mantenere un dipendente nella sede di servizio dopo il rientro da una sospensione disciplinare può costituire esercizio di discrezionalità organizzativa e non integra, per ciò solo, una nuova sanzione disciplinare atipica.
- La reiterazione e la gravità di condotte lesive nei confronti dell’ex coniuge possono giustificare, nell’ambito della discrezionalità di impiego del personale militare, l’individuazione di una diversa sede per ragioni di incompatibilità ambientale, purché la scelta sia collegata anche a concrete esigenze organizzative del servizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →