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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40592/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 24/05/2024 con due censure: (1) contestava il rigetto della richiesta di rideterminazione della somma di 450,00 euro, quantificata dall'amministrazione penitenziaria per i danni causati dall'allagamento della sezione (18/05/2023), lamentando che le richieste istruttorie presentate (memoria del 17/05/2024) erano state pretermesse e segnalando l'esistenza di una querela per truffa; (2) chiedeva la revoca o la modifica della nota dipartimentale n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.0 che impone la copertura dei tatuaggi ai familiari durante i colloqui con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art.41-bis, sostenendo l'irragionevolezza della prescrizione e la violazione di diritti costituzionali (art.3, art.27, comma 3 Cost.) e norme dell'Ordinamento penitenziario.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Sul primo motivo: la magistratura di sorveglianza non ha competenza generale a decidere pretese risarcitorie di natura civilistica, salvo ipotesi specifiche (es. art.35-ter per violazioni ex art.3 CEDU); non risultando instaurato un giudizio civile sulla quantificazione dei danni, le richieste istruttorie del detenuto non erano funzionali e pertanto la loro omissione non viola la legge. Tuttavia la Corte chiarisce che, se fosse stato attivato il giudizio civile (o le acquisizioni mirassero all'attivazione di tale giudizio), le richieste istruttorie sarebbero state rilevanti e il magistrato di sorveglianza competente per le controversie sull'accesso agli atti. Sul secondo motivo: la nota DGAP del 4/9/2019 è ritenuta legittima e razionale; le misure di copertura dei tatuaggi ai familiari dei detenuti 41-bis sono giustificate dall'esigenza di impedire la veicolazione di messaggi criptici e dal carattere particolarmente pericoloso di tale categoria di detenuti. Le limitazioni ai colloqui sono compatibili con il bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (decremento di tutela di un diritto compensato da incremento di tutela di altro interesse di rango pari o superiore). Conseguentemente il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per lamentare omissione istruttoria; la Corte rileva che, nella fattispecie, tale censura non è decisiva perché la questione sui danni rientra nella giurisdizione del giudice civile salvo ipotesi di legge specifiche.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente: il giudice evidenzia che l'assetto delle competenze della magistratura di sorveglianza va valutato secondo le norme dell'Ordinamento penitenziario, ma la disciplina risarcitoria per violazioni gravi rimane circoscritta.

  • art. 71-bis Ord. pen.

    Citato nel ricorso; non ha mutato l'esito nella controversia sui danni, che resta di natura civilistica.

  • art. 35-ter Ord. pen.

    La Corte ricorda che l'art.35-ter ha introdotto rimedi risarcitori in caso di violazione dell'art.3 CEDU per i detenuti; in tali ipotesi la magistratura di sorveglianza esercita competenze specifiche.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Il regime detentivo speciale di cui all'art.41-bis legittima misure più restrittive per motivi di sicurezza; le limitazioni ai colloqui (es. copertura dei tatuaggi dei familiari) trovano fondamento nella peculiare pericolosità dei soggetti sottoposti a tale regime.

  • art. 3 Cost.

    Riferito dal ricorrente a tutela di principi di uguaglianza/dignità; la Corte osserva che tali diritti vanno bilanciati con esigenze di sicurezza nei casi 41-bis.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Rilevante per i diritti fondamentali del detenuto; la Corte conferma che limitazioni sono ammissibili se adeguatamente bilanciate da tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti.

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37

    Richiamato tra le norme di riferimento relative alla disciplina dei colloqui e alla sicurezza nelle strutture penitenziarie.

  • Nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.0 (Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento, 4/9/2019)

    "detenuti/internati sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P. - veicolazione di messaggi illeciti"

    Atto amministrativo che raccomanda la copertura dei tatuaggi dei familiari durante i colloqui per prevenire la trasmissione di messaggi criptici; la Corte lo ritiene giustificato e ragionevole alla luce delle esigenze di sicurezza connesse all'art.41-bis.

  • Nota n. 0117995 del 5 aprile 2017 (Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento)

    Richiamo di supporto alla nota 2019; indicata dalla Corte come parte del quadro amministrativo che giustifica le prescrizioni impugnate.

Massime di principio

  • Le pretese risarcitorie per danni causati da detenuti hanno natura civilistica e, in assenza di uno specifico rimedio previsto dalla legge (es. art.35-ter per violazioni CEDU), devono essere dedotte in sede civile: la magistratura di sorveglianza non sostituisce il giudice civile in materia di risarcimento.
  • Il magistrato di sorveglianza è competente per le controversie relative all'accesso del detenuto ad atti dell'amministrazione penitenziaria; quindi, per ottenere documenti necessari a preparare una domanda civile (es. per quantificazione dei danni), il detenuto può chiedere l'intervento della magistratura di sorveglianza.
  • Le misure amministrative e dipartimentali adottate per i detenuti sottoposti al regime 41-bis (anche limitazioni sui colloqui, quali l'obbligo di coprire tatuaggi dei familiari) sono generalmente ritenute legittime se perseguono la finalità di prevenire la veicolazione di messaggi illeciti e sono proporzionate alla situazione di rischio.
  • Per contestare efficacemente una disposizione dipartimentale restrittiva è necessario dimostrare concretamente l'irragionevolezza o la sproporzione della misura rispetto agli scopi di sicurezza, fornendo elementi probatori idonei a superare la presunzione di legittimità legata al regime 41-bis.
  • Se si intendono esperire rilievi istruttori relativi a quantificazioni danni operate dall'Amministrazione penitenziaria, è opportuno attivare il giudizio civile competente e, contestualmente, richiedere al magistrato di sorveglianza l'accesso agli atti necessari per la difesa.

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