Cassazione Penale, Ordinanza n. 07200/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un conducente, riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti. La condanna di primo grado prevedeva mesi dodici di arresto, euro tremila di ammenda e sospensione della patente di guida per anni due. In Cassazione l'imputato, tramite difensore, ha proposto due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. In particolare ha contestato il superamento della soglia di positività agli stupefacenti, sostenendo che il valore rilevato dovesse considerarsi negativo sotto i 300 ng/ml, e ha censurato la ricostruzione dello stato di alterazione psico-fisica. La Corte ha ritenuto le censure meramente riproduttive di quelle già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e reiterativi, privi di specifica confutazione della motivazione della sentenza di appello. Quanto alla positività, ha osservato che il richiamo alla soglia dei 300 ng/ml riguardava l'affidabilità dei test rapidi, mentre nel caso concreto l'accertamento era stato eseguito tramite analisi di laboratorio ospedaliere, con parametri diversi. Quanto allo stato di alterazione, ha ritenuto congrua la motivazione fondata sulle circostanze riferite dagli operanti, che descrivevano mancanza di reattività, atteggiamento assente e sbalzi d'umore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, co. 1, n. 5 C.d.S.
È la norma incriminatrice contestata; la Corte ne presuppone l'applicazione in un caso di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti con stato di alterazione accertato tramite analisi di laboratorio e elementi sintomatici.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso non può limitarsi a riprodurre censure già dedotte in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne in modo puntuale i vizi.
- In materia di guida dopo assunzione di stupefacenti, il richiamo a una soglia di positività utilizzata per i test rapidi non è di per sé decisivo quando l'accertamento sia stato svolto mediante analisi di laboratorio ospedaliere, che seguono parametri differenti.
- Lo stato di alterazione può essere desunto da elementi sintomatici osservati dagli operanti, purché la motivazione dia conto in modo coerente e completo dei dati fattuali valorizzati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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