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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36227/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione al provvedimento monocratico di diniego dell'indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di un giudizio presupposto innanzi alla Corte dei conti, relativo a benefici pensionistici di guerra. Nel giudizio presupposto la domanda era stata ritenuta manifestaemente infondata, perché il dante causa chiedeva la pensione di guerra quale vedova di militare pur essendo separata dal 1949, circostanza preclusiva del beneficio; inoltre la Corte dei conti aveva sospeso il processo in attesa dell'accertamento civile sulla qualità di separata per colpa, ma tale giudizio civile non era mai stato introdotto. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione dell'art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001, ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che l'indennizzo avrebbe dovuto essere comunque riconosciuto in mancanza di condotte processuali abusive.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta del relatore sia quanto al difetto di procura speciale, poiché il mandato era generico e anteriore al provvedimento impugnato, sia soprattutto perché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato. La Corte d'appello aveva infatti fondato il diniego sull'inconsapevolezza o conoscenza dell'infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, desunta dalla situazione sostanziale preclusiva e dall'inerzia nel promuovere il necessario giudizio civile pregiudiziale; la censura della ricorrente si era invece limitata al tema dell'assenza di abuso processuale. La rinuncia al ricorso depositata dal difensore non ha prodotto estinzione del processo, mancando il mandato speciale a rinunciare, ed è stata considerata solo come sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), L. n. 89 del 2001

    la norma è richiamata dalla ricorrente come base del diritto all'equa riparazione; il giudizio di merito ha escluso l'indennizzo in presenza di una pretesa manifestamente infondata e di una consapevole inerzia processuale nella definizione della questione pregiudiziale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore di manifesta inammissibilità o infondatezza

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di fissazione dell'adunanza camerale

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso non produce estinzione se non è sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale a rinunciare

  • L. n. 89 del 2001

    legge sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo, applicata alla domanda di indennizzo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a prospettare censure estranee alla reale fondazione del provvedimento.
  • La domanda di equa riparazione può essere negata quando il giudizio presupposto abbia ad oggetto una pretesa consapevolmente infondata e la parte abbia omesso di attivare il necessario giudizio pregiudiziale, sicché l'esito negativo del processo dipende dall'inerzia della stessa parte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non determina estinzione del processo se non è effettuata con le forme e i poteri richiesti dall'art. 390 c.p.c.; in difetto, può rilevare solo come sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il mandato alle liti per il ricorso per cassazione deve essere speciale e riferito al provvedimento impugnato; un mandato generico e anteriore al decreto non è idoneo a radicare validamente il potere di proporre il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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