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Sentenza

Sentenza n. 4297/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202505503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale UVI e progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000, nonché nota ASL relativa alla sospensione delle sedute di logopedia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il progetto individuale predisposto dall’UVI il 23 luglio 2025, deducendo violazione dell’art. 14 l. 328/2000, delle precedenti sentenze del TAR e della normativa in materia di disabilità, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e illegittima composizione dell’organo collegiale. In particolare, ha contestato la previsione di sole due ore settimanali di logopedia, il numero di ore di tutoraggio educativo, il rinvio della decisione sui corsi per adolescenti, la gestione del campo estivo, la mancata previsione di attività di piscina, musicoterapia e ippoterapia, l’omessa valutazione di un contributo per il canone di locazione, l’assenza di un budget progettuale effettivo e la mancata indicazione di risorse e modalità concrete per l’attuazione della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Ha inoltre dedotto la mancata partecipazione dei delegati alla spesa e della struttura riabilitativa AIAS, nonché il mancato coordinamento con il PEI. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota ASL con cui erano state previste due sedute settimanali di logopedia, da sospendere dopo 180 giorni, lamentando carenza di motivazione, violazione del principio di personalizzazione delle cure, difetto di istruttoria e mancato inserimento della decisione nel quadro unitario del progetto individuale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso e i motivi aggiunti parzialmente fondati. Ha escluso l’illegittimità della previsione relativa al campo estivo, poiché il servizio era stato attivato e il minore ne aveva usufruito; ha escluso altresì che la riduzione dell’assistenza domiciliare fosse imputabile all’amministrazione, derivando dalla cessazione del servizio Home Care Premium non rinnovato dal padre del minore. Quanto ai corsi per adolescenti, ha rilevato che l’amministrazione aveva preso in carico la richiesta chiedendo ulteriori informazioni. È stata invece ritenuta illegittima la previsione sulla CAA, formulata in termini astratti e generici, senza indicazione delle risorse umane, finanziarie e delle modalità operative necessarie alla sua implementazione. È stata inoltre accolta la censura relativa al contributo per il canone di locazione, poiché non risultava documentato l’inoltro alla Regione della richiesta, nonostante quanto imposto dalla precedente sentenza del TAR; l’assegno di inclusione non poteva sostituire tale adempimento, trattandosi di strumenti diversi. È stata respinta la censura sulla composizione dell’UVI, risultando presente il funzionario delegato alla spesa e regolarmente convocata, ma assente, la struttura AIAS. È stata infine respinta la doglianza relativa al PEI, non essendo stato quest’ultimo annullato dalla precedente sentenza. Con riferimento ai motivi aggiunti, il TAR ha annullato la nota ASL nella parte relativa alla sospensione della logopedia dopo 180 giorni, perché priva di motivazione e non coerente con la relazione clinica, che motivava una riduzione soltanto per la terapia occupazionale. Gli atti sono stati quindi annullati limitatamente ai profili indicati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 328/2000

    Il progetto individuale per la persona con disabilità deve tradurre in interventi concreti, coordinati e personalizzati la presa in carico globale, con indicazione delle misure effettivamente previste.

  • art. 18, comma 6, d.lgs. 62/2024

    Richiamato quale disposizione di sostituzione e aggiornamento dell’art. 14 l. 328/2000 nel quadro della progettazione individuale per le persone con disabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e comprensibile, idonea a rendere conoscibili le ragioni delle scelte amministrative, soprattutto quando incidono su trattamenti e interventi personalizzati.

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    La decisione amministrativa deve dare conto delle istanze e degli apporti partecipativi del privato, spiegando le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle richieste specificamente formulate.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato per i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario in relazione all’attivazione dell’assistenza specialistica scolastica; tali segmenti processuali devono essere tenuti distinti dall’oggetto del giudizio amministrativo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall’amministrazione in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità nella pubblicizzazione delle attività ludico-ricreative.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Prevede l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 deve assicurare una presa in carico globale e personalizzata della persona con disabilità; non è sufficiente il richiamo astratto a obiettivi o metodologie se non sono indicate le concrete risorse, modalità operative e misure necessarie alla loro attuazione.
  • Un progetto individuale è illegittimo per difetto di motivazione quando omette di spiegare, in modo specifico e comprensibile, le ragioni del mancato accoglimento di richieste puntuali del privato relative a interventi di inclusione, riabilitazione o sostegno economico.
  • Quando una precedente sentenza impone all’amministrazione di trasmettere a un’altra amministrazione la richiesta del privato, la mera indicazione di strumenti alternativi o la disponibilità di prestazioni diverse non dimostra l’adempimento: occorre documentare l’effettivo inoltro della richiesta all’ente competente.
  • La cessazione di una prestazione assistenziale per la naturale scadenza del relativo programma, non imputabile all’amministrazione e non rinnovata dall’interessato, non determina di per sé l’illegittimità del successivo progetto individuale per riduzione delle ore di assistenza.
  • Un provvedimento sanitario che preveda la sospensione di una terapia deve indicare le ragioni cliniche e istruttorie della sospensione e deve risultare coerente con la documentazione sanitaria e con il progetto individuale complessivo; la mera indicazione della scadenza temporale del trattamento è insufficiente.
  • Nel giudizio ordinario di annullamento, le doglianze fondate sulla violazione o elusione di un precedente giudicato devono essere distinte dalle questioni proprie del giudizio di ottemperanza; tuttavia, l’atto di riedizione del potere resta sindacabile per autonomi vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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