Sentenza del 22/10/2021 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accisa sull'energia elettrica - Addizionale - Imposta indebitamente versata - Diritto al rimborso - Sussiste - Legittimazione - Soggetto passivo- In via esclusiva - Soggetto utilizzatore - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
richiesta di rimborso per accise e relative addizionali sull'energia elettrica ritenute indebitamente riscosse; il ricorrente sosteneva di aver subito l'addebito e chiedeva la restituzione direttamente all'amministrazione
La decisione
la Corte ha riconosciuto che il rimborso dell'imposta indebitamente riscosa sussiste, ma ha precisato che la legittimazione ad agire per ottenere tale rimborso spetta esclusivamente al soggetto passivo dell'accisa (ossia il fabbricante/fornitore). Il consumatore finale/utilizzatore non è legittimato a richiedere il rimborso all'amministrazione, potendo tutt'al più esercitare rapporti e azioni di natura civilistica nei confronti del fornitore per ottenere la restituzione
Norme richiamate
normativa sulle accise sull'energia elettrica (principio generale)
Il rimborso dell'accisa indebitamente riscosa è dovuto, ma la legittimazione per richiederlo e ottenerlo dall'amministrazione spetta al soggetto passivo dell'accisa (fabbricante/fornitore). Il consumatore finale non ha titolo amministrativo e ha solo eventuali diritti civilistici nei confronti del fornitore
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente riscossa esiste, ma chi può reclamarlo amministrativamente è solo il soggetto passivo dell'imposta (fabbricante/fornitore).
- Il consumatore finale/utilizzatore non è legittimato ad ottenere il rimborso direttamente dall'amministrazione fiscale; il suo rapporto è di natura civilistica con il fornitore.
- In pratica il consumatore deve chiedere al fornitore che questi richieda il rimborso all'amministrazione; se il fornitore non provvede, il consumatore può promuovere un'azione civile per recuperare quanto versato.
- È importante conservare fatture e prove di pagamento e verificare la corretta imputazione dell'accisa nelle fatture per dimostrare l'addebito al consumatore.
- Verificare i termini di decadenza/prescrizione sia per l'azione di rimborso tributario (a carico del soggetto passivo) sia per l'eventuale azione civile del consumatore.
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