Sentenza del 22/10/2021 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - Tares - Tia - Tari - Tares - Tari - Avviso di accertamento - Aree e superfici assoggettate al tributo - Presupposto impositivo - Produzione di rifiuti speciali - Regime agevolativo - Onere della prova a carico del contribuente - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI relativo alla determinazione delle superfici assoggettabili: il contribuente deduceva che parte delle superfici dovevano essere escluse o assoggettate a riduzione perché destinati alla produzione di "rifiuti speciali" per i quali lo smaltimento è a carico del produttore e sono previste agevolazioni/regime ridotto dal regolamento comunale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo il principio secondo cui, ai fini della determinazione della superficie imponibile TARI, non si tengono in conto le porzioni in cui si producono "rifiuti speciali" e per le quali è previsto che lo smaltimento sia a carico del produttore; le riduzioni/esoneri devono essere disciplinati dal regolamento comunale. Ha inoltre stabilito che l'onere della prova circa la produzione di rifiuti speciali incombe sul soggetto produttore, che deve presentare la denuncia e la relativa documentazione (es. formulari, contratti con gestori autorizzati, perizie tecniche). L'esonero è legittimo solo quando l'impossibilità di produrre rifiuti deriva dalla natura intrinseca e oggettiva dell'area o del locale (materiale inutilizzabilità e insuscettibilità di essere destinati a funzioni produttive di rifiuti). In sintesi: è confermato l'onere probatorio a carico del contribuente e la legittimità del criterio applicato dall'ente impositore.
Norme richiamate
legge n. 147/2013
Rilevanza della disciplina nazionale sulla TARES/TARI e dei principi di determinazione della base imponibile; supporta la possibilità per i regolamenti comunali di prevedere riduzioni/criteri per rifiuti speciali
Cass. nn. 22130/2017; 9371/2015; 19720/2010
nn. 22130/2017; 9371/2015; 19720/2010
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio secondo cui l'onere della prova circa l'esistenza di condizioni escludenti o riduttive dell'imposta grava sul contribuente e non sull'ente impositore
Massime di principio
- La base imponibile TARI esclude le superfici che oggettivamente producono "rifiuti speciali" solo se il contribuente dimostra tale produzione con documentazione probatoria adeguata.
- L'onere della prova spetta al contribuente: dichiarazioni, formulari di trasporto rifiuti (F.I.R.), contratti con gestori autorizzati, perizie tecniche e documentazione contabile sono prove rilevanti.
- Le agevolazioni o riduzioni per rifiuti speciali devono essere previste dal regolamento comunale: verificare sempre la disciplina locale prima di avanzare richieste di esclusione o riduzione.
- L'esonero è ammesso quando la non produzione di rifiuti deriva dalla natura intrinseca e oggettiva dell'area (materiale e oggettiva inutilizzabilità); mera affermazione non è sufficiente.
- In caso di contestazione da parte del Comune, se il contribuente non fornisce le prove richieste l'accertamento sarà probabilmente confermato.
- Per difendersi efficacemente, raccogliere prove preventive e formali (documenti tecnici, rapporti con smaltitori, autorizzazioni) e depositarle nei termini procedurali.
- Valutare sempre la possibilità di richiedere al Comune chiarimenti/regolamentazioni specifiche sul trattamento di particolari superfici per evitare future contestazioni.
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