Cassazione Penale, Sentenza n. 34663/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari contestando inosservanza o errata applicazione della legge penale e mancanza di motivazione. In particolare ha dedotto: errata identificazione del legale rappresentante della Giuprince (sostiene che il legale rappresentante sarebbe Gualandi Alberto e non lui); i quattro bonifici dalla Bushop alla Giuprince per circa 280.000 euro sarebbero giustificati da fatture e non causativi della messa in liquidazione della Bushop; i messaggi estratti dal cellulare del coindagato Angelo Leone non proverebbero il suo coinvolgimento poiché di significato non univoco; i contatti con Leone risalirebbero a dopo l'emergere delle richieste di storno e comunque non sarebbero prova di un ruolo nella bancarotta; le attività correlate alla costituzione di società estere come Ocotking non avrebbero rilevanza penale senza prova di attività illecite; infine ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari per essere i fatti del 2019 e non emergere condotte recenti, aggiungendo che i precedenti penali sono anteriori ai fatti in contestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse costituito da doglianze di fatto non sindacabili in sede di legittimità, ossia una richiesta di rivalutazione alternativa delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva considerato consonanti e concordanti gli elementi indiziari: i bonifici dalla Bushop alla Giuprince SLU (ricondotta al Pagnotta) privi di giustificazione contabile e idonei a depauperare il patrimonio della Bushop; le conversazioni con il coindagato e l'organizzazione congiunta della prosecuzione di operazioni truffaldine; la plurima costituzione di società e operazioni tra Italia e Spagna funzionali a rendere più complessa la prevenzione delle frodi. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione circa esigenze cautelari di prevenzione speciale. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; citato per dare conto della modalità di trattazione del ricorso
Decreto-Legge n. 198/2022, art. 8
Ulteriore riferimento procedurale sulle modalità di trattazione con contraddittorio scritto
Codice di procedura penale, art. 273
Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che i fatti e le evidenze soddisfino tale requisito
Codice di procedura penale, art. 274
Regola le esigenze cautelari (prevenzione speciale, etc.); la Corte ha ritenuto che fossero concretamente e attualmente sussistenti nel caso
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Cassazione sulle motivazioni di merito: non è consentita la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove se non per vizio di legge o manifesta illogicità
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la condanna alle spese e per prevedere il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità con profili di colpa
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari non si ottiene successo semplicemente prospettando una diversa valutazione dei fatti: occorre rilevare vizi di diritto o una manifesta illogicità della motivazione
- La sussistenza di bonifici a società estere che non risultano giustificati contabilmente può costituire grave indizio di concorso nella bancarotta anche se l'imputato non è formalmente il legale rappresentante della società beneficiaria
- Conversazioni e messaggi estratti da dispositivi di coindagati possono avere rilevanza probatoria se, nel loro insieme, sono concordanti e mostrano coordinamento di attività illecite
- Il fatto che gli eventi contestati siano anteriori nel tempo non esclude automaticamente la sussistenza di esigenze cautelari: rileva la persistenza o il rischio di reiterazione e la concretezza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica o per l'efficacia dell'azione penale
- Per impugnare con successo la misura cautelare in sede di legittimità è fondamentale censurare specifiche violazioni normative o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a contestare la valutazione delle prove
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