Cassazione Civile, Sentenza n. 11268/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori e aggiudicatari)
La controversia
Una società, quale mandataria della cessionaria del credito vantato da una banca, aveva promosso l’esecuzione sui terreni di proprietà dei debitori; erano intervenuti altri creditori e, dopo alcuni esperimenti di vendita deserti, i fondi erano stati aggiudicati a due soggetti, con decreto di trasferimento del 4 luglio 2013. Il 22 luglio 2013 i debitori avevano proposto opposizione agli atti esecutivi, chiedendo la sospensione e deducendo, per quanto ancora rilevante, la nullità della vendita perché l’avviso non indicava la presenza di vigneti su alcune particelle descritte come seminative, una particella sarebbe stata demaniale in quanto già espropriata per pubblica utilità, un lotto sarebbe stato aggiudicato due volte e un altro non sarebbe stato menzionato nel decreto di trasferimento pur restando pignorato. Avevano inoltre contestato la completezza delle indicazioni contenute nei decreti di trasferimento. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto la sospensione e assegnato il termine per introdurre il giudizio di merito; il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 779 depositata l’11 marzo 2016, aveva rigettato l’opposizione. I debitori hanno proposto ricorso straordinario per cassazione articolato in otto motivi. La Corte non ne ha esaminato il merito: ha rilevato che l’esposizione del ricorso non identificava con chiarezza tutti i creditori procedenti o intervenuti nella procedura esecutiva e, quindi, non consentiva di verificare l’integrità del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., assorbendo l’esame della questione preliminare relativa alla procedibilità per omessa autenticazione della notificazione della sentenza a mezzo PEC e senza scrutinare gli otto motivi nel merito. Nelle opposizioni esecutive sussiste litisconsorzio processuale necessario con tutti i creditori che erano procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione; il ricorso per cassazione deve identificarli esattamente affinché la Corte possa controllare l’integrità del contraddittorio e, se del caso, ordinarne l’integrazione. Poiché il ricorso non indicava tutti tali creditori e il dato non era ricavabile dal fascicolo d’ufficio, non era possibile neppure individuare gli eventuali litisconsorti mancanti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese: Euro 5.000,00 in favore di Italfondiario s.p.a. ed Euro 3.200,00 in favore, rispettivamente, degli aggiudicatari e della S.G.A. s.p.a., oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 di esborsi per ciascun controricorrente e accessori di legge. È stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario. Pertanto, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio ed eventualmente provvedere ad ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti impone, nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive, di indicare nel ricorso per cassazione tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento dell’opposizione. La mancanza di tale indicazione determina l’inammissibilità quando impedisce alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio e di identificare gli eventuali litisconsorti nei cui confronti ordinarne l’integrazione.
art. 331 c.p.c.
Ove questo non sia integro, ma sia possibile individuare univocamente coloro nei confronti dei quali deve essere regolarizzato, si provvede ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
Se il contraddittorio non è integro ma i litisconsorti necessari pretermessi sono univocamente identificabili, la Corte deve ordinarne l’integrazione; se l’esposizione del ricorso non consente di identificarli, il ricorso è invece inammissibile.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo, differenziata in ragione della diversa attività difensiva posta in essere dalle parti controricorrenti.
A seguito dell’inammissibilità, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con liquidazione differenziata in relazione all’attività difensiva svolta dai controricorrenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dagli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti soccombenti di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive, il contraddittorio deve essere instaurato anche nei confronti di tutti i creditori che, al momento della proposizione dell’opposizione, siano procedenti o intervenuti nella procedura esecutiva.
- Il ricorso per cassazione in materia di opposizioni esecutive deve esporre in modo sufficiente a identificare tutti i creditori procedenti o intervenuti, così da permettere alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio.
- Se il contraddittorio è incompleto e i litisconsorti necessari da evocare sono identificabili univocamente, la Corte ne ordina l’integrazione; se l’insufficiente esposizione del ricorso impedisce di individuarli e persino di verificare l’integrità del contraddittorio, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
- Il fascicolo d’ufficio del giudizio di opposizione non supplisce alla carenza del ricorso quanto all’indicazione dei creditori intervenuti nel processo esecutivo, poiché tale attività si è svolta in un procedimento distinto il cui fascicolo il giudice dell’opposizione non è tenuto ad acquisire.
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