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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19947/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (8/7/2021) per diverse censure: - contestazione della validità e della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (violazione art.267 co.1 c.p.p.), deducendo carenze sull'autonomia e la necessità/urgenza; - vizio di valutazione circa la sussistenza del reato di associazione per delinquere (art.416 c.p.), per mancata prova di un vincolo stabile, dell'affectio societatis e di un programma criminoso duraturo; per PALUMBO e D'ANGELI, dedotte posizioni di mera esecutività o assenza di elementi che colleghino certe consegne di oggetti al furto; - doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (richieste per confessione, scarsa partecipazione o buona condotta/precedenti modesti), con richiesta di riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e in gran parte inammissibili. Ha confermato la valutazione motivazionale dei giudici di merito ritenendola logica e congrua, escluso il rilievo delle censure sulle intercettazioni in ragione della scelta del rito abbreviato (rinuncia implicita a dedurre nullità non patologiche), e dichiarato che le risultanze (ripetitività dei reati, divisione dei ruoli, coordinamento, monitoraggio delle forze dell'ordine, reimpiego della refurtiva) erano idonee a fondare la sussistenza dell'associazione per delinquere e la partecipazione dei singoli. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce della personalità, della gravità e della reiterazione dei fatti. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e la decisione della Corte d'Appello è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art.267 cod.proc.pen. comma 1

    I ricorrenti lamentano carenze nella motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; la Corte rileva che la scelta del rito abbreviato comporta una rinuncia implicita a dedurre nullità non patologiche delle indagini (quindi le censure non pertinenti risultano assorbite).

  • art.416 cod.pen.

    La Corte conferma che per l'associazione per delinquere sono rilevanti la ripetitività dei reati, la divisione di ruoli, il coordinamento, la programmazione e la prospettiva di un'attività destinata a durare; tali elementi, presenti nel caso, legittimano la dichiarazione di responsabilità.

  • art.110 cod.pen.

    Riferimento alla partecipazione concorrente nell'esecuzione dei reati; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del concorso di persone nei fatti descritti.

  • art.114 cod.pen.

    Richiamato nel contesto delle circostanze attenuanti; la Corte precisa che non è sufficiente una minore efficacia del contributo per ottenere l'attenuante: occorre che il ruolo sia marginale e di effettiva scarsa rilevanza causale.

  • art.62-bis cod.pen. (modificato dal D.L. 23/5/2008 n.92, conv. L.24/7/2008 n.125)

    La modifica normativa ha reso insufficiente il mero stato di incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha usato questo principio per giustificare il diniego delle diminuenti alla luce della gravità, reiterazione e personalità dei condannati.

  • D.Lgs. 10/10/2022 n.150, art.85

    La Corte dichiara che la pronuncia di inammissibilità dei ricorsi esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie di tale decreto relative ai termini per la presentazione della querela, per i motivi qui indicati.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato può comportare una rinuncia implicita a dedurre nullità delle indagini che non siano patologiche; le doglianze sulle autorizzazioni alle intercettazioni devono quindi riguardare vizi tali da determinare nullità insanabile per essere incisive in sede di legittimità.
  • Per configurare l'associazione per delinquere non è necessario un'organizzazione complessa; sono decisivi elementi quali ripetitività dei reati, divisione dei ruoli, coordinamento operativo, occupazione stabile di posizioni e programmazione destinata a proseguire: la loro presenza consente la qualificazione associativa.
  • La mera partecipazione esecutiva a singoli episodi non esclude automaticamente la rilevanza associativa se è accompagnata da collegamenti sistematici, scambio di informazioni, consegna e reimpiego della refurtiva; viceversa, per ottenere attenuanti per apporto minimo occorre dimostrare un ruolo effettivamente marginale e di scarsa efficacia causale.
  • La confessione o comportamenti di resipiscenza non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice valuta la personalità dell'imputato, la gravità e la reiterazione dei fatti e può legittimamente escludere la diminuente se emergono elementi contrari.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: vanno indicate criticità logico-giuridiche specifiche e non meri riposizionamenti di censure già decise in appello; il ricorrente deve dimostrare travisamento macroscopico o la presenza di vizi tali da rendere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.

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