Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13099/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Orlandini impugnava la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale per i reati previsti dagli artt. 624 e 625 n.2 c.p., denunciando: manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato; errata applicazione dell'art. 625 n.2 c.p.; mancanza di motivazione sulla tenuità del fatto e sul riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Cassazione ha escluso l'inammissibilità del ricorso ma ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione. Considerando il fatto commesso il 19/08/2013 e l'applicazione della legge 5/12/2005 n.251, il termine massimo di prescrizione per il delitto è di sette anni e sei mesi (ai sensi degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.), termine che è maturato dopo la sentenza di appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria di assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. può essere data solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; non essendovi elementi tali, si è disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma indicata come parte della descrizione del reato contestato (furto); rilevante per la qualificazione del fatto ma la Cassazione non è intervenuta sulla sua sussistenza, avendo deciso per la prescrizione.

  • art. 625 n.2 c.p.

    Norma relativa alle circostanze aggravanti (circostanza contestata dall'imputato come errata), citata nei motivi; la Corte di Cassazione non ha risolto la controversia di merito perché ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Attenuante della tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi manifesti d'innocenza idonei a consentire un'assoluzione ex art. 129 c.p.p., perciò non ha deciso sulla valutazione di merito di tale attenuante, essendo prevalsa la causa di estinzione.

  • Legge 5 dicembre 2005, n.251

    Applicata per determinare la disciplina transitoria della prescrizione relativamente ai fatti commessi nel 2013; è stata utilizzata per calcolare la durata massima del termine prescrizionale applicabile al delitto.

  • art. 157 c.p., art. 160 comma 3 c.p., art. 161 comma 2 c.p.

    artt. 157, 160, comma 3, e 161, comma 2 cod. pen.

    Richiamati congiuntamente per stabilire il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) applicabile al reato commesso nel 2013 secondo la disciplina richiamata.

  • art. 129 comma 2 c.p.p.

    art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione quando l'innocenza è manifesta; la Corte ha richiamato il limite applicativo di questa norma (necessità di prove incontestabili dagli atti) e perciò ha escluso l'assoluzione a favore dell'imputato, procedendo invece all'annullamento per prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Rv. 244275

    Motivazione precedentemente consolidata richiamata per precisare il rigoroso criterio di applicazione dell'art. 129, comma 2 c.p.p.: l'assoluzione per manifesta innocenza è possibile solo quando l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

Massime di principio

  • La prescrizione può estinguere il reato anche dopo la pronuncia di appello: va sempre calcolata con attenzione usando le norme transitorie (es. legge 251/2005) e gli artt. 157, 160 e 161 c.p.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato quando matura la prescrizione; tale decisione non entra nel merito della colpevolezza se non è possibile accertare l'innocenza in maniera incontrovertibile dagli atti.
  • L'assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. è eccezionale: è applicabile solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Se manca tale chiarezza, il giudice deve applicare la causa estintiva (prescrizione) senza pronunciare l'assoluzione di merito.
  • Per la difesa è cruciale sollevare e documentare tempestivamente questioni di prescrizione e utilizzare calcoli precisi delle scadenze prescrizionali, nonché cercare di produrre elementi dagli atti che possano supportare una tesi di manifesta innocenza qualora si punti all'assoluzione ex art. 129 c.p.p.
  • La contestazione di vizi di motivazione (elemento soggettivo, applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti) può essere superata dall'esito prescrizionale; se la prescrizione è intervenuta, la decisione di annullamento non risolve le questioni di merito ma determina l'estinzione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.