Cassazione Penale, Sentenza n. 13099/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Orlandini impugnava la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale per i reati previsti dagli artt. 624 e 625 n.2 c.p., denunciando: manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato; errata applicazione dell'art. 625 n.2 c.p.; mancanza di motivazione sulla tenuità del fatto e sul riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Cassazione ha escluso l'inammissibilità del ricorso ma ha rilevato che il reato è estinto per prescrizione. Considerando il fatto commesso il 19/08/2013 e l'applicazione della legge 5/12/2005 n.251, il termine massimo di prescrizione per il delitto è di sette anni e sei mesi (ai sensi degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.), termine che è maturato dopo la sentenza di appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria di assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. può essere data solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; non essendovi elementi tali, si è disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma indicata come parte della descrizione del reato contestato (furto); rilevante per la qualificazione del fatto ma la Cassazione non è intervenuta sulla sua sussistenza, avendo deciso per la prescrizione.
art. 625 n.2 c.p.
Norma relativa alle circostanze aggravanti (circostanza contestata dall'imputato come errata), citata nei motivi; la Corte di Cassazione non ha risolto la controversia di merito perché ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
art. 62 n.4 c.p.
Attenuante della tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi manifesti d'innocenza idonei a consentire un'assoluzione ex art. 129 c.p.p., perciò non ha deciso sulla valutazione di merito di tale attenuante, essendo prevalsa la causa di estinzione.
Legge 5 dicembre 2005, n.251
Applicata per determinare la disciplina transitoria della prescrizione relativamente ai fatti commessi nel 2013; è stata utilizzata per calcolare la durata massima del termine prescrizionale applicabile al delitto.
art. 157 c.p., art. 160 comma 3 c.p., art. 161 comma 2 c.p.
artt. 157, 160, comma 3, e 161, comma 2 cod. pen.
Richiamati congiuntamente per stabilire il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) applicabile al reato commesso nel 2013 secondo la disciplina richiamata.
art. 129 comma 2 c.p.p.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che consente l'assoluzione quando l'innocenza è manifesta; la Corte ha richiamato il limite applicativo di questa norma (necessità di prove incontestabili dagli atti) e perciò ha escluso l'assoluzione a favore dell'imputato, procedendo invece all'annullamento per prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Rv. 244275
Motivazione precedentemente consolidata richiamata per precisare il rigoroso criterio di applicazione dell'art. 129, comma 2 c.p.p.: l'assoluzione per manifesta innocenza è possibile solo quando l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile.
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere il reato anche dopo la pronuncia di appello: va sempre calcolata con attenzione usando le norme transitorie (es. legge 251/2005) e gli artt. 157, 160 e 161 c.p.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato quando matura la prescrizione; tale decisione non entra nel merito della colpevolezza se non è possibile accertare l'innocenza in maniera incontrovertibile dagli atti.
- L'assoluzione ex art. 129, comma 2 c.p.p. è eccezionale: è applicabile solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Se manca tale chiarezza, il giudice deve applicare la causa estintiva (prescrizione) senza pronunciare l'assoluzione di merito.
- Per la difesa è cruciale sollevare e documentare tempestivamente questioni di prescrizione e utilizzare calcoli precisi delle scadenze prescrizionali, nonché cercare di produrre elementi dagli atti che possano supportare una tesi di manifesta innocenza qualora si punti all'assoluzione ex art. 129 c.p.p.
- La contestazione di vizi di motivazione (elemento soggettivo, applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti) può essere superata dall'esito prescrizionale; se la prescrizione è intervenuta, la decisione di annullamento non risolve le questioni di merito ma determina l'estinzione del reato.
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