Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 788/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Gela n. 107/2024 che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare in favore della parte ricorrente il bonus “carta docente” per totali euro 1.500;

Giustizia amministrativa202500743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela n. 107/2024, recante condanna all'accreditamento di euro 1.500 a titolo di bonus "carta docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela n. 107/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 1° luglio 2024, con la quale era stato disposto l'accreditamento in suo favore del bonus "carta docente" per euro 1.500. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato l'8 maggio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Gela, attestato dalla cancelleria il 25 marzo 2025, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e degli adempimenti di notificazione e deposito. Considerato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta docente spettante al ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza dell'interessato. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di chiedere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, pur dettata per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta nelle condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna rimanga inadempiente.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, il rispetto degli adempimenti preliminari e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro, il compenso ulteriore del commissario ad acta può essere escluso mediante applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, quando il commissario sia un dirigente la cui retribuzione ha carattere onnicomprensivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.